(Accordo di mutua assistenza-art. 5)
 
                             ARTICOLO 5 
                       Contenuto della domanda 
 
  1. La domanda di assistenza e' formulata per iscritto e riporta  la
firma o il timbro  dell'Autorita'  richiedente  in  conformita'  alle
proprie leggi. 
  2. In tutti i casi la domanda di assistenza deve indicare: 
    a)  l'autorita'  competente   che   conduce   le   indagini,   il
procedimento o la procedura cui si riferisce la domanda; 
    b) una descrizione dei fatti della causa, compreso il tempo e  il
luogo di  commissione  del  reato,  gli  eventuali  danni  da  questo
causati, e la loro denominazione giuridica; 
    c) le disposizioni di legge applicabili, comprese le norme  sulla
prescrizione e la pena prevista; 
    d) lo  scopo  della  domanda  e  la  descrizione  dell'assistenza
domandata; 
    e) il grado di riservatezza richiesto ed il motivo dello stesso; 
    f) il termine entro il quale dovrebbe essere eseguita la domanda,
in casi di provata urgenza; 
    g) le persone autorizzate ad essere presenti all'esecuzione della
domanda, in conformita' al successivo articolo 6, paragrafo 3; 
    h) informazioni sulle  indennita'  e  rimborsi  previsti  per  la
persona  citata  a  comparire  nello  Stato  richiedente  a  fini  di
assunzione di  prove,  in  conformita'  al  successivo  articolo  10,
paragrafo 3; 
    i) ogni  informazione  necessaria  per  assunzione  di  prove  in
videoconferenza, in conformita' al successivo articolo 15,  paragrafo
5. 
  3. La  domanda  di  assistenza  deve  indicare  anche  le  seguenti
informazioni: 
    a) l'identita' dei soggetti indagati o perseguiti; 
    b) l'identita' dei soggetti da identificare o trovare e il  luogo
in cui questi possano trovarsi; 
    c) l'identita' e la residenza della  persona  nei  cui  confronti
deve essere effettuata la notificazione e la sua  posizione  rispetto
al  procedimento,  nonche'  le  modalita'  di   effettuazione   della
notificazione; 
    d) l'identita' e la residenza della persona che deve testimoniare
o rendere altre dichiarazioni; 
    e) l'ubicazione e la descrizione  del  luogo  o  dell'oggetto  da
ispezionare o esaminare; 
    f) l'ubicazione e  la  descrizione  del  luogo  da  perquisire  e
l'indicazione delle cose da sequestrare o confiscare; 
    g) eventuali procedure speciali  richieste  per  dare  esecuzione
alla domanda e i motivi delle stesse; 
    h) eventuali necessita' di riservatezza; 
    i) ogni altra informazione che puo' agevolare l'esecuzione  della
domanda. 
  4. Se lo Stato richiesto ritiene che il contenuto della domanda non
e' sufficiente a soddisfare i requisiti del  presente  Accordo,  puo'
richiedere informazioni supplementari. 
  5. La domanda di assistenza giudiziaria, presentata  attraverso  le
Autorita' centrali,  puo'  essere  trasmessa  attraverso  ogni  mezzo
veloce di comunicazione, compresi telex, fax e e-mail. In tali  casi,
la domanda formale deve arrivare entro i novanta giorni successivi.