(Accordo di mutua assistenza-art. 7)
 
                             ARTICOLO 7 
                  Rifiuto o rinvio dell'assistenza 
 
  1. Lo Stato richiesto  puo'  rifiutare,  interamente  o  in  parte,
l'assistenza domandata quando: 
    a)  l'esecuzione  della  domanda  e'  contraria   all'ordinamento
giuridico dello Stato richiesto; 
    b)  l'esecuzione  della  domanda  puo'  mettere  in  pericolo  la
sovranita', sicurezza, ordine pubblico o altri  interessi  essenziali
dello  Stato  o   provocare   conseguenze   contrarie   ai   principi
fondamentali del suo ordinamento giuridico; 
    c) la domanda riguarda un reato di natura  politica  o  un  reato
collegato ad un reato politico. A tal fine non sono considerati reati
politici: 
      i. omicidio o tentato omicidio; 
     ii. ogni altro reato contro la vita, il benessere  fisico  o  la
liberta' di una persona; 
    iii. terrorismo e ogni altro reato non  considerato  politico  ai
sensi di  trattati,  convenzioni  o  accordi  internazionali  di  cui
entrambi gli Stati siano parti; 
    d) la domanda riguarda un reato esclusivamente militare; 
    e) il reato per cui la domanda e' formulata e' punito nello Stato
richiesto con una pena  di  una  tipologia  vietata  dall'ordinamento
giuridico dello Stato richiesto; 
    f) la domanda e' formulata per  indagare,  perseguire,  punire  o
promuovere altri tipi di azioni contro  una  persona  per  motivi  di
razza, sesso, religione, nazionalita' o opinione politica  ovvero  e'
motivata da pregiudizi legati a tali aspetti; 
    g) l'assistenza giudiziaria e' domandata per procedimenti  penali
in corso o sentenze definitive nei confronti della stessa  persona  e
per lo stesso reato indicato nella domanda di assistenza giudiziaria. 
  2. Lo Stato richiesto puo' rinviare l'esecuzione della  domanda  di
assistenza se l'esecuzione interferirebbe con indagini o procedimenti
penali in corso nello Stato richiesto. 
  3. Prima di rifiutare una domanda o di rinviarne  l'esecuzione,  lo
Stato richiesto puo' valutare se concedere l'assistenza. Le Autorita'
centrali di ciascuno Stato a tal fine si consultano tra loro e, se lo
Stato richiedente accetta tale assistenza condizionata, la  richiesta
e' eseguita secondo le modalita' concordate. 
  4.  Quando  lo  Stato  richiesto  rifiuta  o  rinvia   l'assistenza
giudiziaria comunica allo Stato richiedente i motivi  del  rifiuto  o
del rinvio.