ARTICOLO 9 Citazioni e notificazione di documenti 1. Lo Stato richiesto notifica le citazioni e i documenti inviati dallo Stato richiedente in conformita' alle proprie leggi. 2. Lo Stato richiesto fornisce allo Stato richiedente una relazione di notificazione su cui compare la firma o il timbro dell'autorita' che ha effettuato la notificazione e che riporta data, tempo, luogo e modalita' della consegna, nonche' la persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notificazione non e' effettuata, lo Stato richiesto ne informa prontamente lo Stato richiedente e ne comunica le ragioni. 3. Le domande di notificazione di citazioni a comparire davanti all'autorita' giudiziaria sono formulate allo Stato richiesto entro i termini indicati nell'articolo 11, paragrafo 2. 4. Lo Stato richiesto effettua la notificazione dei documenti in conformita' alle proprie leggi. I documenti da notificare devono essere redatti nelle lingue inglese e italiana. Quando i documenti non sono redatti nella lingua dello Stato richiesto o non sono accompagnati da una traduzione ufficiale possono essere notificati al destinatario se questo e' disposto ad accettarli. 5. La domanda di notificazione contiene l'indirizzo abituale del destinatario e la natura del documento da notificargli. Se l'indirizzo fornito nella domanda di notificazione e' incompleto o sconosciuto, l'Autorita' centrale, in conformita' alle proprie leggi, adotta tutte le misure necessarie per accertare l'esatto indirizzo. 6. La citazione e i documenti notificati non devono essere accompagnati da alcuna comminatoria di misure sanzionatorie in caso di mancata comparizione.