(Accordo di mutua assistenza-art. 9)
 
                             ARTICOLO 9 
               Citazioni e notificazione di documenti 
 
  1. Lo Stato richiesto notifica le citazioni e i  documenti  inviati
dallo Stato richiedente in conformita' alle proprie leggi. 
  2. Lo Stato richiesto fornisce allo Stato richiedente una relazione
di notificazione su cui compare la firma o il  timbro  dell'autorita'
che ha effettuato la notificazione e che riporta data, tempo, luogo e
modalita' della  consegna,  nonche'  la  persona  a  cui  sono  stati
consegnati i documenti. Quando la notificazione non e' effettuata, lo
Stato richiesto ne informa prontamente  lo  Stato  richiedente  e  ne
comunica le ragioni. 
  3. Le domande di notificazione di  citazioni  a  comparire  davanti
all'autorita' giudiziaria sono formulate allo Stato richiesto entro i
termini indicati nell'articolo 11, paragrafo 2. 
  4. Lo Stato richiesto effettua la notificazione  dei  documenti  in
conformita' alle proprie leggi.  I  documenti  da  notificare  devono
essere redatti nelle lingue inglese e italiana.  Quando  i  documenti
non sono redatti nella  lingua  dello  Stato  richiesto  o  non  sono
accompagnati da una traduzione ufficiale possono essere notificati al
destinatario se questo e' disposto ad accettarli. 
  5. La domanda di notificazione contiene  l'indirizzo  abituale  del
destinatario  e  la  natura  del  documento   da   notificargli.   Se
l'indirizzo fornito nella domanda di notificazione  e'  incompleto  o
sconosciuto, l'Autorita' centrale, in conformita' alle proprie leggi,
adotta tutte le misure necessarie per accertare l'esatto indirizzo. 
  6.  La  citazione  e  i  documenti  notificati  non  devono  essere
accompagnati da alcuna comminatoria di misure sanzionatorie  in  caso
di mancata comparizione.