Allegato 2
Criteri di riparto delle risorse disponibili per il Fondo Giovani,
il piano lauree scientifiche e i piani per l'orientamento e il
tutorato
1. Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita'
degli studenti.
Le risorse che si rendono disponibili annualmente per il Fondo
Giovani sono ripartite sulla base dei seguenti criteri, relative agli
interventi indicati dall'art. 1, del decreto-legge n. 105/2003,
convertito dalla legge n. 170/2003.
Tabella 5 - criteri per il riparto del Fondo Giovani 2019 - 2021
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| Finalita' | % risorse | Criteri di riparto |
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| |Mobilita' |70% (100% |Numero degli studenti regolari|
| |internazionale |dello |iscritti ai corsi di tutti e |
| |(lett. a, art. 1,|stanziamento a|tre i cicli, con l'esclusione |
| |decreto-legge |favore delle |degli immatricolati al primo |
| |n. 105/2003) |universita' |anno delle lauree di primo |
| | |non statali |livello e delle lauree |
| | |legalmente |magistrali a ciclo unico |
| | |riconosciute) |(peso 0,35); |
| | | |Numero di studenti beneficiari|
| | | |di esonero totale dai contri- |
| | | |buti universitari ai sensi |
| | | |dell'art. 9 del decreto |
| | | |legislativo n. 68/2012 e della|
| I | | |legge 11 dicembre 2016, |
| | | |n. 232, art. 1, |
| | | |commi 252 - 265 (peso 0,2); |
| | | |Numero di CFU conseguiti |
| | | |all'estero nell'anno solare |
| | | |dagli studenti regolari |
| | | |(peso 0,2); |
| | | |Numero di laureati nella |
| | | |durata normale del corso che |
| | | |hanno acquisito almeno 12 CFU |
| | | |all'estero (peso 0,2); |
| | | |Numero di dottori di ricerca |
| | | |dell'ultimo ciclo concluso che|
| | | |hanno trascorso almeno tre |
| | | |mesi all'estero (peso 0,05) |
|---|-----------------|--------------|------------------------------|
| |Tutorato e | |Proporzione del costo standard|
| |attivita' | |relativo al totale degli |
| |didattiche | |studenti regolari che abbiano |
|II |integrative | 15% |acquisito almeno 40 CFU |
| |(lettera b, art. | |nell'anno solare precedente |
| |1, decreto-legge | | |
| |n. 105/2003) | | |
|---|-----------------|--------------|------------------------------|
| |Incentivi alle | |Media tra il numero di |
| |iscrizioni a | |studenti iscritti al secondo |
| |corsi di studio | |anno che abbiano acquisito |
| |di interesse | |almeno 40 CFU e il numero dei |
| |nazionale e | |laureati entro il primo anno |
| |comunitario | |oltre la durata normale del |
| |(lettera e, art. | |corso per le classi di laurea |
| |1, decreto-legge | |di ambito scientifico - tecno-|
| |n. 105/2005) | |logico. Sono considerate le |
| | | |classi L-27 (Scienze e tecno- |
| | | |logie chimiche); L-30 (Scienze|
| | | |e tecnologie fisiche); |
| | | |L-35 (Scienze matematiche); |
|III| | 10% |L-41 (Statistica); L-8 (Inge- |
| | | |gneria dell'informazione); |
| | | |L-9 (Ingegneria industriale); |
| | | |L-31 (Scienze e tecnologie |
| | | |informatiche); L-7 (Ingegneria|
| | | |civile e ambientale), Corso |
| | | |nelle classi L-34 (Scienze |
| | | |geologiche), LM-74 (Scienze e |
| | | |tecnologie geologiche), LM-79 |
| | | |(Scienze geofisiche). Ai fini |
| | | |dell'applicazione di tale |
| | | |criterio, le studentesse sono |
| | | |considerate con un coeffi- |
| | | |ciente pari a 1,2 |
|---|-----------------|--------------|------------------------------|
| |Attuazione del | |Presentazione di proposte |
| |Piano lauree | |elaborate da reti di Atenei in|
| |scientifiche | |coerenza con quanto stabilito |
| |(lettera e, art. | |dal presente decreto con |
| |1, decreto-legge | |riferimento alle classi di |
| |n. 105/2005) | |laurea L-27 (Scienze e tecno- |
| | | |logie chimiche), L-30 (Scienze|
| | | |e tecnologie fisiche), L-35 |
|IV | | 5% |(Scienze matematiche), L-41 |
| | | |(Statistica), L-02 (Biotecno- |
| | | |logie), L-13 (Scienze biolo- |
| | | |giche), L-31 (Scienze e |
| | | |tecnologie informatiche), L-32|
| | | |(Scienze naturali e |
| | | |ambientali), L-34 (Scienze |
| | | |geologiche) |
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Le risorse stanziate per il Fondo Giovani secondo i criteri
definiti in Tabella 5 sono utilizzate dagli Atenei nel rispetto di
quanto appresso indicato:
le risorse per la finalita' di cui al punto I possono essere
utilizzate per l'integrazione delle borse di mobilita' Erasmus plus
oppure per borse di mobilita' internazionale al di fuori dei
programmi comunitari, a favore di tutti gli studenti iscritti entro
la durata normale del corso di studio aumentata di un anno, ivi
inclusi gli iscritti ai corsi post lauream di cui all'art. 1, comma
1, lettera b), della legge n. 170/2003. Tali esperienze di mobilita'
sono finalizzate al conseguimento del Titolo di studio, rientrano
nell'ambito di accordi o convenzioni sottoscritte dall'Ateneo con
partner di profilo adeguato e sono riconosciute nella carriera dello
studente nel rispetto degli indirizzi europei definiti in materia. La
selezione degli studenti e' effettuata secondo criteri di merito e
condizione economica. Della condizione economica si tiene altresi'
conto ai fini della graduazione degli importi da attribuire. Il
trasferimento di almeno il 50% delle risorse avviene prima dell'avvio
del periodo di mobilita';
le risorse per la finalita' di cui al punto II sono destinabili
ad assegni per l'incentivazione delle attivita' di tutorato e per le
attivita' didattico-integrative, propedeutiche e di recupero che le
universita' attribuiscono agli studenti iscritti ai corsi di laurea
magistrale o dottorato di ricerca secondo quanto previsto dalla
normativa sul diritto allo Studio (decreto legislativo n. 68/2012);
le risorse per la finalita' di cui al punto III sono utilizzate
per gli interventi di esonero totale o rimborso parziale delle tasse
e dei contributi dovuti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea
delle classi riportate nella tabella 4 da un numero di anni non
superiore alla durata normale del corso, tenendo conto dei requisiti
di reddito e merito degli studenti stessi. Laddove gli studenti
fossero gia' beneficiari di esonero o rimborso della contribuzione,
l'intervento e' sostituito da un contributo proporzionale all'importo
massimo delle tasse previste per il corso di laurea o
dall'attribuzione di altre forme di sostegno agli studi, incluso il
sostegno ad attivita' di tirocinio da svolgersi in collaborazione con
le imprese;
le risorse per la finalita' di cui al punto IV sono utilizzate
secondo indicato al successivo paragrafo 2.
La verifica dei beneficiari del finanziamento delle risorse per
il Fondo Giovani avviene attraverso l'Anagrafe nazionale degli
studenti. Le risorse assegnate agli Atenei ed eventualmente non
utilizzate entro il secondo anno successivo a quello di riferimento,
saranno recuperate sull'assegnazione del Fondo di finanziamento
ordinario delle universita' statali, ovvero del contributo statale,
erogato ai sensi della legge n. 243/1991, alle Universita' non
statali legalmente riconosciute per essere destinate agli interventi
di mobilita' internazionale (lettera a, art. 1, decreto-legge n.
105/2003). Le risorse assegnate agli Atenei per il sostegno alla
mobilita' internazionale relative al 2018 ai sensi del decreto
ministeriale n. 1047 del 29 dicembre 2017 possono essere utilizzate
entro il 31 dicembre 2020.
2. Piano lauree scientifiche e Piani per l'orientamento e il
tutorato.
Le risorse per la realizzazione del Piano lauree scientifiche
(PLS) di cui alla finalita' IV della Tabella 4 e per la realizzazione
dei Piani per l'orientamento e il tutorato (POT) di cui art. 1, commi
290 - 293 della legge dell'11 dicembre 2016, n. 232, adeguatamente
integrate da un co-finanziamento con risorse proprie degli Atenei e
da presentare secondo le modalita' operative e i termini definiti con
provvedimento ministeriale, sono assegnate a reti di Universita'
sulla base di proposte progettuali che facciano riferimento ai
seguenti obiettivi:
orientamento alle iscrizioni, anche promuovendo l'equilibrio di
genere;
riduzione dei tassi di abbandono;
attivita' di tutorato;
pratiche laboratoriali;
attivita' di autovalutazione e recupero delle conoscenze per
l'ingresso all'universita';
crescita professionale dei docenti della Scuola secondaria
superiore.
Le proposte progettuali presentate nell'ambito del PLS fanno
riferimento alle classi di laurea di cui alla tabella 4. Le proposte
progettuali presentate nell'ambito del POT fanno riferimento a tutte
le classi di laurea con l'esclusione di quelle del PLS e alla classe
di laurea in scienze della difesa e della sicurezza.
Le proposte sono valutate da un Comitato tecnico scientifico
nominato con decreto del Capo del Dipartimento della formazione
superiore e della ricerca che applica i criteri di:
coerenza del programma rispetto agli obiettivi sopraindicati;
chiarezza e fattibilita' del programma rispetto alla situazione
di partenza e alla dimensione economica, anche tenendo conto di
eventuali cofinanziamenti diretti;
capacita' dell'intervento di apportare un reale miglioramento e
di caratterizzare l'Ateneo in una chiara strategia di sviluppo.
Le risorse assegnate agli atenei ed eventualmente non utilizzate
al termine del triennio, saranno recuperate sull'assegnazione del
Fondo di finanziamento ordinario delle universita' statali capofila
dei progetti per essere destinate agli interventi di mobilita'
internazionale (lettera a, art. 1, decreto-legge n. 105/2003).
L'assegnazione di una quota non inferiore al 20% delle risorse
attribuite a ciascun progetto e' subordinata al raggiungimento degli
obiettivi prefissati per il progetto e misurati attraverso
indicatori, coerenti con quelli indicati nell'allegato 1 e nel
decreto ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019, e target inclusi nel
progetto stesso. La definizione degli indicatori tiene conto di
quanto previsto all'allegato 1 al presente decreto. La relazione
conclusiva sulle attivita' realizzate e' sottoposta alla valutazione
del Comitato tecnico scientifico, di cui si tiene conto ai fini della
partecipazione ai successivi bandi.