(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
 Comunicazione di modifica ordinaria che modifica il documento  unico
  «Rosso di Montepulciano». 
 
    Descrizione e motivi della modifica approvata. 
    Documento unico. 
    Nome del prodotto: rosso di Montepulciano. 
    Tipo di indicazione geografica: DOP -  denominazione  di  origine
protetta. 
    Categorie di prodotti vitivinicoli: 1. Vino. 
    Descrizione dei vini: 
      rosso di Montepulciano; 
      colore: rosso rubino; 
      odore: intensamente vinoso; 
      sapore: asciutto, persistente, leggermente tannico; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol): 11,50; 
      acidita' totale minima (g/l): 4,50; 
      acidita' volatile massima (meq/l): 20,00; 
      estratto non riduttore minimo (g/l): 21,00. 
    
      +-------------------------------------------------------+
      |          Caratteristiche analitiche generali          |
      +---------------------------------+---------------------+
      |titolo alcolometrico totale      |                     |
      |massimo (in % vol)               |                     |
      +---------------------------------+---------------------+
      |titolo alcolometrico effettivo   |                     |
      |minimo (in % vol):               |                     |
      +---------------------------------+---------------------+
      |                                 |4,50 in grammi per   |
      |acidita' totale minima           |litro espresso in    |
      |                                 |acido tartarico      |
      +---------------------------------+---------------------+
      |Acidita' volatile massima (in    |                     |
      |milliequivalenti per litro):     |20,00                |
      +---------------------------------+---------------------+
      |Tenore massimo di anidrite       |                     |
      |solforosa totale (in milligrammi |                     |
      |per litro)                       |                     |
      +---------------------------------+---------------------+
    
    Pratiche di vinificazione: 
      a. Pratiche enologiche specifiche: 
        Rosso di Montepulciano 
        Pratica enologica specifica. 
        Il vino a denominazione  di  origine  controllata  «Rosso  di
Montepulciano» non puo' essere immesso al  consumo  prima  del  primo
marzo dell'annata successiva a quella di produzione delle uve. 
      b. Rese massime: 
        rosso di Montepulciano; 
        10,000 chilogrammi di uve per ettaro; 
        rosso di Montepulciano; 
        70 ettolitri per ettaro. 
    Zona geografica delimitata. 
    La  zona  di  produzione  delle   uve   ricade   nel   territorio
amministrativo del Comune di Montepulciano, in  Provincia  di  Siena,
nella Regione Toscana. 
    E' esclusa la fascia pianeggiante della Valdichiana. 
    Varieta' principale/i di uve da vino: 
      Sangiovese n. - Sangioveto; 
    Descrizione del legame/dei legami: 
      «Rosso di Montepulciano». 
      Il territorio di produzione e' costituito in  larga  misura  da
sabbie plioceniche, dal punto  di  vista  meteorologico  la  zona  e'
caratterizzata da un clima mediterraneo  che  favorisce  l'evoluzione
qualitativa aromatica e fenolica delle uve. La base ampelografica dei
vigneti e' il Sangiovese, in particolare il biotipo  locale  chiamato
Prugnolo gentile, allevato con la tipica forma della controspalliera.
La secolare storia del vino di Montepulciano  dall'epoca  etrusca  ai
giorni nostri, e' alla base del fattore umano di esperienze e  cutura
che nel tempo, in  interazione  con  l'ambiente,  hanno  individuato,
sviluppato e selezionato le pratiche piu' consone per  la  produzione
enologica di qualita'. 
    Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento,  etichettatura,
altri requisiti): 
      Rosso di Montepulciano - Etichettatura. 
      Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale 
      Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in
materia di etichettatura. 
      Descrizione   della   condizione: e'   previsto   l'inserimento
dell'obbligo  in  etichetta  del  termine   geografico   piu'   ampio
«Toscana», in aggiunta alla denominazione di origine protetta  «Rosso
di Montepulciano» al fine di informare i  consumatori  sulla  precisa
provenienza geografica dei vini.