Allegato B Comunicazione di modifica ordinaria che modifica il documento unico «Vino Nobile di Montepulciano» Documento unico. Nome del prodotto: Vino Nobile di Montepulciano. Tipo di indicazione geografica: DOP - Denominazione di origine protetta. Categorie di prodotti vitivinicoli: 1. Vino. Descrizione dei vini: Vino Nobile di Montepulciano tipologie rosso e rosso riserva; colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento; odore: profumo intenso, etereo, caratteristico; sapore: asciutto, equilibrato e persistente, con possibile sentore di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol) 12,50; 13,00 nella tipologia riserva; estratto non riduttore minimo (g/l) 23,00. ===================================================================== | Caratteristiche analitiche | | | generali | | +============================+======================================+ |titolo alcolometrico totale | | |massimo (in % vol): | | +----------------------------+--------------------------------------+ |titolo alcolometrico | | |effettivo minimo (in % vol):| | +----------------------------+--------------------------------------+ | |4,50 in grammi per litro espresso in | |acidita' totale minima: |acido tartarico | +----------------------------+--------------------------------------+ |Acidita' volatile massima | | |(in milliequivalenti per | | |litro): |20,00 | +----------------------------+--------------------------------------+ |Tenore massimo di anidride | | |solforosa totale (in | | |milligrammi per litro): | | +----------------------------+--------------------------------------+ Pratiche di vinificazione a. Pratiche enologiche specifiche. Vino Nobile di Montepulciano; Pratica enologica specifica; Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» deve essere sottoposto ad un periodo di maturazione di almeno due anni, di cui almeno 1 in contenitori di legno. Vino Nobile di Montepulciano; Pratica enologica specifica; Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» derivante da uve aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% e sottoposto ad un periodo di maturazione di almeno 3 anni di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia, puo' portare in etichetta la qualificazione «riserva». b. Rese massime: Vino Nobile di Montepulciano: 8,000 chilogrammi di uve per ettaro; Vino Nobile di Montepulciano: 56 ettolitri per ettaro. Zona geografica delimitata: la zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del Comune di Montepulciano, in Provincia di Siena, Regione Toscana. E' esclusa la fascia pianeggiante della Valdichiana. Varieta' principale/i di uve da vino: Sangiovese N. - Sangioveto; Descrizione del legame/dei legami: «Vino Nobile di Montepulciano». La secolare storia del vino di Montepulciano dall'epoca etrusca ai giorni nostri e' dovuta al fattore umano che nel tempo ha sviluppato esperienze e conoscenze interagendo con l'ambiente e selezionando le pratiche piu' consone per la produzione enologica di qualita'. Lo conoscevano papi e personaggi illustri del passato fra cui, Thomas Jefferson, Voltarie, e Alexandre Dumas. La prima documentazione storica testimoniante l'uso per esteso del «Vino Nobile di Montepulciano» risale al 1787. Questo patrimonio di conoscenze, e' dimostrato dagli studi sul territorio che hanno evidenziato come i suoli di Montepulciano conferiscono al Vino Nobile note sensoriali caratteristiche e riconoscibili. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti): Vino Nobile di Montepulciano - vinificazione e invecchiamento. Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione nazionale. Tipo di condizione supplementare: imbottigliamento nella zona geografica delimitata. Descrizione della condizione: le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del Comune di Montepulciano; Vino Nobile di Montepulciano - Imbottigliamento nella zona delimitata; quadro di riferimento giuridico: nella legislazione nazionale; tipo di condizione supplementare: imbottigliamento nella zona geografica delimitata; Descrizione della condizione: l'imbottigliamento deve aver luogo nella zona di produzione delle uve affinche' le caratteristiche particolati del vino possano essere preservate cosi' come la garanzia dell'origine. Vino Nobile di Montepulciano - etichettatura; quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale; tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in materia di etichettatura. Descrizione della condizione: e' previsto l'inserimento dell'obbligo in etichetta del termine geografico piu' ampio «Toscana», in aggiunta alla denominazione di origine protetta «Vino Nobile di Montepulciano» al fine di informare i consumatori sulla precisa provenienza geografica dei vini.