Allegato 2 Tabella n. 4 Elenco dei prodotti che il farmacista non puo' vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica (art. 124, lettera a del TULS modificato con legge 7 novembre 942, n 1528, decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, art. 88 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193). 1) Preparazioni di barbiturici in associazione ad altri principi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad azione antalgica che contengono quantita' di barbiturici, per dose unitaria, tali da aver giustificato la loro esenzione dall'obbligo di ricetta in sede di A.I.C. delle preparazioni stesse come medicinale industriale. 2) Tranquillanti, ansiolitici e derivati pirazolopirimidinici, neurolettici, salvo quelli previsti nella tabella n. 5. 3) Antidepressivi salvo quelli previsti nella tabella n. 5. 4) Antiepilettici non barbiturici. 5) Preparazioni di ipnotici non barbiturici in associazione ad altri principi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad indicazione antalgica che contengono quantita' di ipnotico non barbiturico, per dose unitaria, tali da aver giustificato la loro esenzione dall'obbligo di ricetta in sede A.I.C. delle preparazioni stesse come medicinale industriale. 6) Antispastici, anticolinergici, miorilassanti ad azione centrale e procinetici. 7) Antiulcera peptica (antagonisti dei recettori H2, inibitoti della pompa acida, ecc.). 8) Cardiovascolari (cardiotonici, antianginosi, anti-aritmici, betabloccanti, ecc.). 9) Diuretici, antipertensivi, preparazioni per applicazione cutanea contenenti minoxidil in concentrazione superiore al 5 per cento. 10) Vasoattivi. 11) Uricosurici e antigottosi. 12) Antimicrobici (sulfamidici, antibiotici, antifungini), antivirali. 13) Ormoni sintetici ed estrattivi, medicinali ad azione ormonica, ad eccezione della melatonina in quantita' inferiore a 2 mg per dose. 14) Tutti i medicinali contenenti estrogeni, progestinici, soli ed associati; aventi come esclusiva indicazione la prevenzione del concepimento. 15) Antiparkinsoniani. 16) Anticoagulanti ed emocoagulanti, escluse le preparazioni per applicazione cutanea. 17) Antistaminici escluse le preparazioni per applicazione cutanea. 18) Ipoglicemizzanti e iperglicemizzanti. 19) Analgesici non stupefacenti, antinfiammatori, antireumatici, ad eccezione delle preparazioni previste ai punti 1) e 5) della presente tabella e di quelle per applicazione cutanea. 20) Ipolipidemizzanti, ipocolesterolemizzanti. 21) Medicinali a base di vitamine, quando siano presentati in dosi tali da poter determinare danni da ipervitaminosi. 22) Preparati per la tosse ad azione centrale, salvo quanto previsto dal punto 30) della presente tabella. 23) Medicinali contenenti sostanze attive psicotrope incluse nella tabella dei medicinali, Sezione E, per i quali la ripetibilita' della vendita e' consentita per un periodo non superiore ai trenta giorni e complessivamente non piu' di tre volte. 24) Antiemetici ed antinausea, esclusi i preparati a base di dimenidrinato. 25) Antidoti ad azione specifica, ad eccezione del naloxone iniettabile. 26) Vaccini semplici o misti, preventivi e curativi, escluso il punto 11) della tabella n. 5. 27) Sieri preventivi e curativi. 28) Antiprotozoari e antielmintici. 29) Tutti i medicinali per uso parenterale (intramuscolare, endovenoso, ecc.) ad eccezione dell'acqua sterile per preparazioni iniettabili e di sodio cloruro soluzione 0,9 per cento (soluzione fisiologica). 30) Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantita', espressa in base anidra, non superiore a 10 mg per unita' di somministrazione o in quantita' percentuale, espressa in base anidra, inferiore all'1 per cento p/V (peso/Volume) della soluzione multidose. Composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantita', espressa in base anidra, non superiore a 20 mg per unita' di somministrazione. 31) Immunostimolanti. 32) I medicinali veterinari autorizzati esclusivamente per animali da compagnia con la modalita' di dispensazione «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria ripetibile». A seguito dell'introduzione del sistema di tracciabilita' e del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza - Ricetta Veterinaria Elettronica (REV), il farmacista inserisce nell'apposito sistema informatico il numero di lotto del medicinale. Non e' ammessa la prescrizione di medicinali contenenti sostanze stupefacenti tramite REV. 33) Medicinali usati nella disfunzione erettile. 34) Tutti i nuovi prodotti introdotti in terapia fatta salva ogni determinazione dell'Autorita' competente. Note. E' comunque subordinata a presentazione obbligatoria della ricetta medica la vendita dei medicinali per i quali l'Autorita' competente faccia obbligo di riportare sulle etichette la scritta «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica». L'Autorita' competente potra' ammettere alla vendita senza ricetta medica preparazioni medicinali appartenenti alle categorie elencate, qualora per dose unitaria, quantita' contenuta nella singola confezione, natura del medicinale e modalita' d'uso, non risultino pericolose. Ad eccezione di quanto riportato in tabella, sono altresi' esentati dalla vendita dietro presentazione di ricetta medica i preparati officinali allestiti in farmacia che contengano una quantita' per dose e per confezione di principio attivo uguale o inferiore a quella del medicinale industriale esentato in sede di A.I.C. ad eccezione di quelli che sono soggetti alla legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni. I preparati magistrali a base di principi attivi che non siano riconducibili ad una categoria terapeutica presente in tabella, ma per i quali esista un equivalente medicinale industriale autorizzato ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, devono essere dispensati alle medesime condizioni previste per lo stesso medicinale autorizzato. Annotazioni La ripetibilita' della vendita dei medicinali per uso umano, soggetti all'obbligo di ricetta medica, e' consentita, salvo diversa indicazione del medico, per un periodo non superiore a sei mesi a partire dal giorno successivo alla data di compilazione della ricetta e comunque per non piu' di dieci volte, ad esclusione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui alla Tabella dei Medicinali, Sez. E. per i quali la ripetibilita' della vendita e' consentita per un periodo non superiore a trenta giorni a partire dal giorno successivo alla data di compilazione della ricetta e complessivamente per non piu' di tre volte (decreto ministeriale 7 agosto 2006). L'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all'unita' esclude la ripetibilita' della ricetta. Il farmacista deve conservare per sei mesi copia della ricetta quando prescriva un preparato magistrale o officinale.