(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
Tabella n. 4 
 
Elenco dei prodotti che il farmacista non  puo'  vendere  se  non  in
seguito a presentazione di ricetta medica (art. 124,  lettera  a  del
TULS modificato con  legge  7  novembre  942,  n  1528,  decreto  del
Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309  e  successive
modifiche, art. 88 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e
successive modifiche e integrazioni,  decreto  legislativo  6  aprile
2006, n. 193). 
 
    1) Preparazioni di barbiturici in associazione ad altri  principi
attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad azione  antalgica  che
contengono quantita' di barbiturici, per dose unitaria, tali da  aver
giustificato la loro esenzione dall'obbligo di  ricetta  in  sede  di
A.I.C. delle preparazioni stesse come medicinale industriale. 
    2) Tranquillanti, ansiolitici  e  derivati  pirazolopirimidinici,
neurolettici, salvo quelli previsti nella tabella n. 5. 
    3) Antidepressivi salvo quelli previsti nella tabella n. 5. 
    4) Antiepilettici non barbiturici. 
    5) Preparazioni di ipnotici non barbiturici  in  associazione  ad
altri  principi  attivi,  ad  eccezione  di  quelle  preparazioni  ad
indicazione  antalgica  che  contengono  quantita'  di  ipnotico  non
barbiturico, per dose unitaria, tali da  aver  giustificato  la  loro
esenzione dall'obbligo di ricetta in sede A.I.C.  delle  preparazioni
stesse come medicinale industriale. 
    6)  Antispastici,  anticolinergici,   miorilassanti   ad   azione
centrale e procinetici. 
    7) Antiulcera peptica (antagonisti dei  recettori  H2,  inibitoti
della pompa acida, ecc.). 
    8) Cardiovascolari  (cardiotonici,  antianginosi,  anti-aritmici,
betabloccanti, ecc.). 
    9)  Diuretici,  antipertensivi,  preparazioni  per   applicazione
cutanea contenenti minoxidil in concentrazione  superiore  al  5  per
cento. 
    10) Vasoattivi. 
    11) Uricosurici e antigottosi. 
    12)  Antimicrobici   (sulfamidici,   antibiotici,   antifungini),
antivirali. 
    13)  Ormoni  sintetici  ed  estrattivi,  medicinali   ad   azione
ormonica, ad eccezione della melatonina in quantita' inferiore a 2 mg
per dose. 
    14) Tutti i medicinali contenenti estrogeni,  progestinici,  soli
ed associati; aventi come esclusiva indicazione  la  prevenzione  del
concepimento. 
    15) Antiparkinsoniani. 
    16) Anticoagulanti ed emocoagulanti, escluse le preparazioni  per
applicazione cutanea. 
    17)  Antistaminici  escluse  le  preparazioni  per   applicazione
cutanea. 
    18) Ipoglicemizzanti e iperglicemizzanti. 
    19) Analgesici non stupefacenti, antinfiammatori,  antireumatici,
ad eccezione delle preparazioni previste  ai  punti  1)  e  5)  della
presente tabella e di quelle per applicazione cutanea. 
    20) Ipolipidemizzanti, ipocolesterolemizzanti. 
    21) Medicinali a base di vitamine,  quando  siano  presentati  in
dosi tali da poter determinare danni da ipervitaminosi. 
    22) Preparati per la  tosse  ad  azione  centrale,  salvo  quanto
previsto dal punto 30) della presente tabella. 
    23) Medicinali  contenenti  sostanze  attive  psicotrope  incluse
nella tabella dei medicinali, Sezione E, per i quali la ripetibilita'
della vendita e' consentita per un periodo non  superiore  ai  trenta
giorni e complessivamente non piu' di tre volte. 
    24) Antiemetici ed antinausea, esclusi  i  preparati  a  base  di
dimenidrinato. 
    25) Antidoti ad  azione  specifica,  ad  eccezione  del  naloxone
iniettabile. 
    26) Vaccini semplici o misti, preventivi e curativi,  escluso  il
punto 11) della tabella n. 5. 
    27) Sieri preventivi e curativi. 
    28) Antiprotozoari e antielmintici. 
    29) Tutti  i  medicinali  per  uso  parenterale  (intramuscolare,
endovenoso, ecc.) ad eccezione dell'acqua  sterile  per  preparazioni
iniettabili e di sodio cloruro soluzione  0,9  per  cento  (soluzione
fisiologica). 
    30) Composizioni per somministrazioni ad uso  diverso  da  quello
parenterale contenenti acetildiidrocodeina,  codeina,  diidrocodeina,
etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina  e  loro
sali in quantita', espressa in base anidra, non superiore a 10 mg per
unita' di somministrazione o in quantita'  percentuale,  espressa  in
base anidra,  inferiore  all'1  per  cento  p/V  (peso/Volume)  della
soluzione  multidose.  Composizioni  per   somministrazione   rettale
contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina,  etilmorfina,
folcodina,  nicocodina,  nicodicodina,  norcodeina  e  loro  sali  in
quantita', espressa in base anidra, non superiore a 20 mg per  unita'
di somministrazione. 
    31) Immunostimolanti. 
    32)  I  medicinali  veterinari  autorizzati  esclusivamente   per
animali da compagnia con la modalita' di dispensazione  «Da  vendersi
dietro presentazione di ricetta medica veterinaria ripetibile». 
    A seguito dell'introduzione del sistema di tracciabilita'  e  del
Sistema Informativo Nazionale  della  Farmacosorveglianza  -  Ricetta
Veterinaria Elettronica (REV), il farmacista inserisce  nell'apposito
sistema informatico il numero di lotto del medicinale. 
    Non e' ammessa la prescrizione di medicinali contenenti  sostanze
stupefacenti tramite REV. 
    33) Medicinali usati nella disfunzione erettile. 
    34) Tutti i nuovi prodotti introdotti in terapia fatta salva ogni
determinazione dell'Autorita' competente. 
 
Note. 
 
    E'  comunque  subordinata  a  presentazione  obbligatoria   della
ricetta medica la vendita dei  medicinali  per  i  quali  l'Autorita'
competente faccia obbligo di riportare sulle etichette la scritta «Da
vendersi dietro presentazione di ricetta medica». 
    L'Autorita'  competente  potra'  ammettere  alla  vendita   senza
ricetta medica preparazioni medicinali  appartenenti  alle  categorie
elencate,  qualora  per  dose  unitaria,  quantita'  contenuta  nella
singola confezione, natura del  medicinale  e  modalita'  d'uso,  non
risultino pericolose. 
    Ad eccezione  di  quanto  riportato  in  tabella,  sono  altresi'
esentati dalla vendita  dietro  presentazione  di  ricetta  medica  i
preparati  officinali  allestiti  in  farmacia  che  contengano   una
quantita' per dose e per confezione  di  principio  attivo  uguale  o
inferiore a quella del medicinale industriale  esentato  in  sede  di
A.I.C. ad eccezione  di  quelli  che  sono  soggetti  alla  legge  14
dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni. 
    I preparati magistrali a base di principi attivi  che  non  siano
riconducibili ad una categoria terapeutica presente  in  tabella,  ma
per i quali esista un equivalente medicinale industriale  autorizzato
ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219 e successive  modificazioni,  devono  essere  dispensati
alle  medesime  condizioni  previste   per   lo   stesso   medicinale
autorizzato. 
 
Annotazioni 
 
    La ripetibilita' della vendita  dei  medicinali  per  uso  umano,
soggetti all'obbligo di ricetta medica, e' consentita, salvo  diversa
indicazione del medico, per un periodo non superiore  a  sei  mesi  a
partire dal giorno successivo alla data di compilazione della ricetta
e comunque per non piu' di dieci volte, ad esclusione dei  medicinali
contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope, di  cui  alla  Tabella
dei Medicinali, Sez. E. per i quali la ripetibilita' della vendita e'
consentita per un periodo non superiore a trenta giorni a partire dal
giorno  successivo  alla  data  di  compilazione  della   ricetta   e
complessivamente per non piu' di tre volte  (decreto  ministeriale  7
agosto 2006). 
    L'indicazione da parte del medico  di  un  numero  di  confezioni
superiore all'unita' esclude la ripetibilita' della ricetta. 
    Il farmacista deve conservare per sei mesi  copia  della  ricetta
quando prescriva un preparato magistrale o officinale.