(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
                         REGISTRI TELEMATICI 
 
              Annotazione dei prodotti oggetto di pegno 
   presenti nei registri telematici del vino e dell'olio di oliva 
 
    Attraverso la specifica funzionalita' messa  a  disposizione  nei
registri telematici, il  soggetto  che  ha  offerto  un  quantitativo
identificabile di prodotto quale pegno rotativo per un  finanziamento
ottenuto da un Istituto di credito, entro il giorno  successivo  alla
sottoscrizione dell'accordo deve registrare: 
    Per il vino e l'olio: 
      a) la tipologia; 
      b) il quantitativo da utilizzare quale pegno; 
      c) il recipiente (silos, botte o  altro)  in  cui  il  prodotto
sfuso e' stoccato; 
      d) il lotto per il prodotto confezionato; 
      e) la data di costituzione e di estinzione del pegno rotativo; 
      f) l'Istituto bancario interessato; 
      g) il valore del pegno in euro. 
    3.  Qualora  i  prodotti   individuati   quale   pegno   rotativo
appartengano a categorie e tipologie diverse gli stessi devono essere
presi in carico distintamente. I recipienti in cui sono  contenuti  i
prodotti individuati quale pegno rotativo  devono  essere  utilizzati
esclusivamente per contenere  i  vini  e  gli  olii  medesimi  ed  il
relativo codice alfanumerico identificativo deve  essere  indicato  a
registro. 
    4. Ogni spostamento di prodotto  costituito  in  pegno  in  altro
recipiente deve essere annotato a registro nella stessa  giornata  di
effettuazione  dell'operazione  e  tale   spostamento   deve   essere
comunicato all' Istituto di credito che ha operato  il  finanziamento
ed al relativo organismo di controllo, almeno due  giorni  precedenti
quelli di effettuazione dell'operazione.