Allegato 2 REGISTRI TELEMATICI Annotazione dei prodotti oggetto di pegno presenti nei registri telematici del vino e dell'olio di oliva Attraverso la specifica funzionalita' messa a disposizione nei registri telematici, il soggetto che ha offerto un quantitativo identificabile di prodotto quale pegno rotativo per un finanziamento ottenuto da un Istituto di credito, entro il giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo deve registrare: Per il vino e l'olio: a) la tipologia; b) il quantitativo da utilizzare quale pegno; c) il recipiente (silos, botte o altro) in cui il prodotto sfuso e' stoccato; d) il lotto per il prodotto confezionato; e) la data di costituzione e di estinzione del pegno rotativo; f) l'Istituto bancario interessato; g) il valore del pegno in euro. 3. Qualora i prodotti individuati quale pegno rotativo appartengano a categorie e tipologie diverse gli stessi devono essere presi in carico distintamente. I recipienti in cui sono contenuti i prodotti individuati quale pegno rotativo devono essere utilizzati esclusivamente per contenere i vini e gli olii medesimi ed il relativo codice alfanumerico identificativo deve essere indicato a registro. 4. Ogni spostamento di prodotto costituito in pegno in altro recipiente deve essere annotato a registro nella stessa giornata di effettuazione dell'operazione e tale spostamento deve essere comunicato all' Istituto di credito che ha operato il finanziamento ed al relativo organismo di controllo, almeno due giorni precedenti quelli di effettuazione dell'operazione.