Allegato 2
REGISTRI TELEMATICI
Annotazione dei prodotti oggetto di pegno
presenti nei registri telematici del vino e dell'olio di oliva
Attraverso la specifica funzionalita' messa a disposizione nei
registri telematici, il soggetto che ha offerto un quantitativo
identificabile di prodotto quale pegno rotativo per un finanziamento
ottenuto da un Istituto di credito, entro il giorno successivo alla
sottoscrizione dell'accordo deve registrare:
Per il vino e l'olio:
a) la tipologia;
b) il quantitativo da utilizzare quale pegno;
c) il recipiente (silos, botte o altro) in cui il prodotto
sfuso e' stoccato;
d) il lotto per il prodotto confezionato;
e) la data di costituzione e di estinzione del pegno rotativo;
f) l'Istituto bancario interessato;
g) il valore del pegno in euro.
3. Qualora i prodotti individuati quale pegno rotativo
appartengano a categorie e tipologie diverse gli stessi devono essere
presi in carico distintamente. I recipienti in cui sono contenuti i
prodotti individuati quale pegno rotativo devono essere utilizzati
esclusivamente per contenere i vini e gli olii medesimi ed il
relativo codice alfanumerico identificativo deve essere indicato a
registro.
4. Ogni spostamento di prodotto costituito in pegno in altro
recipiente deve essere annotato a registro nella stessa giornata di
effettuazione dell'operazione e tale spostamento deve essere
comunicato all' Istituto di credito che ha operato il finanziamento
ed al relativo organismo di controllo, almeno due giorni precedenti
quelli di effettuazione dell'operazione.