(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
    Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' e i prospetti
per la trasmissione della certificazione dei risultati dell'obiettivo
di saldo tra entrate finali e spese finali delle  regioni  a  statuto
ordinario, per l'esercizio 2020. 
    A. CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI 2020 
    Per la verifica del rispetto degli obiettivi  di  saldo  2020  le
regioni a statuto ordinario certificano i propri risultati per l'anno
2020 attraverso il modello n. 2C/20. 
    Le informazioni del modello n. 2C/20  della  certificazione  sono
quelle relative al monitoraggio dell'anno 2020 trasmesse al Ministero
dell'economia e delle finanze utilizzando il sistema web previsto nel
portale   dedicato   al   pareggio   di    bilancio,    all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it 
    E' prevista una apposita procedura web che consente  all'ente  di
acquisire direttamente il modello 2C/20 per la certificazione ai fini
del successivo invio telematico al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  gia'  compilato  con  le  informazioni  del  prospetto   di
monitoraggio relativo al 31 dicembre 2020. 
    Il prospetto della certificazione dei risultati dell'obiettivo di
saldo  2020  e'  inviato,  entro  il  31  marzo  2021,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici. 
    In prossimita' del termine del 31  marzo  2021  previsto  per  la
certificazione  dei  risultati  del  2020,  le  regioni   a   statuto
ordinario, aggiornano i dati  inseriti  alla  fine  di  gennaio,  per
tenere conto dell'attivita'  di  riaccertamento  ordinario  posta  in
essere fino a tale data. 
    L'obiettivo 2020 e' stato conseguito se la voce R del  prospetto,
riguardante la differenza tra  il  saldo  di  competenza  finanziaria
realizzato nel 2020 tra entrate e spese finali e l'obiettivo previsto
per il 2020 e' pari a 0 o positivo. 
    Per gli enti che hanno conseguito l'obiettivo 2020, in attuazione
dell'art. 1, comma 479 lettera c), della legge 11 dicembre  2016,  n.
232, il prospetto della certificazione attesta se sono stati lasciati
spazi  finanziari  inutilizzati  inferiori  all'1  per  cento   degli
accertamenti delle entrate  finali  dell'esercizio  2020,  condizione
che, unitamente al rispetto dei termini  perentori  previsti  per  la
certificazione   del   pareggio   2020,   consente    di    innalzare
nell'esercizio 2021 la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui
all'art. 9, comma 28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto  comma
28. 
    Per gli enti che hanno compilato la colonna riguardante i dati di
cassa (facoltativa), il prospetto della  certificazione  consente  di
certificare anche il conseguimento del  saldo  finale  di  cassa  non
negativo fra le entrate finali e le spese finali  previsto  dall'art.
1, comma 479 lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
    Per gli enti  che  non  hanno  conseguito  l'obiettivo  2020,  in
attuazione dell'art. 1, comma 476, della  citata  legge  n.  232  del
2016,  il  prospetto  della  certificazione  attesta  se  il  mancato
conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge  n.
232 del 2016, e' inferiore al 3 per cento  degli  accertamenti  delle
entrate finali dell'esercizio del mancato  conseguimento  del  saldo,
per cui sono applicabili le sanzioni ridotte  previste  dal  medesimo
comma 476. 
    Inoltre, in attuazione dell'art. 1, comma  507,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, il prospetto  certifica  l'eventuale  utilizzo
degli spazi finanziari attribuiti per l'esercizio 2020 per una  quota
inferiore al 90 per cento (se  N/G  e'  <  0,9).  Qualora  gli  spazi
finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al
90 per cento gli enti territoriali non possono beneficiare  di  spazi
finanziari di  competenza  dell'esercizio  finanziario  successivo  a
quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente. 
    Infine, il prospetto 2C/20 certifica la  realizzazione  di  nuovi
investimenti esigibili nel 2020 dalle regioni a statuto  ordinario  a
valere: 
      a) degli spazi assegnati nel 2017 con riferimento all'esercizio
2020 in attuazione dei commi 495 e 495-bis, legge n. 232/2016, a meno
che  la  quota  di  investimenti  nuovi  e  aggiuntivi  prevista  per
l'esercizio 2020, pari a complessivi 53 milioni, sia stata realizzata
nel 2018 o nel 2019 attraverso impegni esigibili nel 2018 e nel 2019.
Il mancato conseguimento di tale obiettivo  determina  l'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 475 della medesima legge n. 232/2016; 
      b) degli spazi assegnati nel 2018 con riferimento all'esercizio
2020 in attuazione dei commi 495 e 495-ter, legge n. 232/2016, a meno
che  la  quota  di  investimenti  nuovi  e  aggiuntivi  prevista  per
l'esercizio  2020,  pari  a  complessivi  130  milioni,   sia   stata
realizzata nel 2018 o nel 2019 attraverso impegni esigibili nel  2018
o nel 2019. Il mancato  conseguimento  di  tale  obiettivo  determina
l'applicazione delle sanzioni di cui  al  comma  475  della  medesima
legge n. 232/2016; 
    c) degli spazi assegnati nel 2019 con  riferimento  all'esercizio
2020 in attuazione del comma 495-ter della legge n. 232/2016, a  meno
che  la  quota  di  investimenti  nuovi  e  aggiuntivi  prevista  per
l'esercizio  2020,  pari  a  complessivi  195  milioni,   sia   stata
realizzata nel 2019 attraverso impegni esigibili nel 2019. Il mancato
conseguimento  di  tale  obiettivo  determina  l'applicazione   delle
sanzioni di cui al comma 475 della medesima legge n. 232/2016; 
    d)  del  contributo   attribuito   nel   2019   con   riferimento
all'esercizio 2020 in attuazione dei commi  833  a  834  dell'art.  1
legge n. 145/ 2018 per investimenti nuovi, a meno  che  la  quota  di
investimenti nuovi prevista per l'esercizio 2020, pari a  complessivi
565  milioni,  sia  stata  realizzata  nel  2019  attraverso  impegni
esigibili nel  2019.  Il  mancato  conseguimento  di  tale  obiettivo
determina l'applicazione delle sanzioni di cui  al  comma  475  della
medesima legge n. 232/2016; 
    e)  del  contributo  attribuito   nel   2020,   con   riferimento
all'esercizio 2020, ai sensi dei commi 835 a 836  dell'art.  1  della
citata legge n. 145/2018 per investimenti nuovi, pari  a  complessivi
343 milioni di euro.  Il  mancato  conseguimento  di  tale  obiettivo
determina l'applicazione delle sanzioni di cui  al  comma  475  della
medesima legge n. 232/2016. 
    L'art. 1, comma 470, della legge n.  232  del  2016  ha  disposto
l'invio telematico della certificazione attestante  il  rispetto  del
pareggio  di  bilancio  prevedendone  la  sottoscrizione  con   firma
digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n.  82   recante   «Codice   dell'amministrazione   digitale».   Alla
certificazione trasmessa in via telematica e'  attribuito,  ai  sensi
dell'art.  45,  comma  1,  del  citato  Codice   dell'amministrazione
digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti
in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In  particolare,
l'art. 45 del citato Codice dell'amministrazione digitale,  rubricato
«Valore  giuridico  della  trasmissione»,  prevede  che  i  documenti
trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione  con  qualsiasi
mezzo telematico o informatico, idoneo  ad  accertarne  la  fonte  di
provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta  e  la  loro
trasmissione  non  deve  essere  seguita  da  quella  del   documento
originale. Pertanto, le regioni  non  devono  trasmettere  anche  per
posta ordinaria le certificazioni gia' trasmesse in via telematica. 
    La sottoscrizione del certificato generato dal sistema  web  deve
avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  22  febbraio  2013  recante
«Regole tecniche in materia di generazione,  apposizione  e  verifica
delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali,  ai  sensi
degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3,  32,  comma  3,
lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71». 
    Per acquisire  il  modello  della  certificazione  e'  necessario
accedere al portale dedicato  al  pareggio  e  richiamare,  dal  Menu
Funzionalita'  presente  alla  sinistra  della  maschera   principale
dell'applicativo, la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla
certificazione del rispetto degli obiettivi 2020 che prospettera', in
sola visualizzazione, il modello 2C/20 contenente le  risultanze  del
monitoraggio al 31 dicembre 2020 del proprio ente. 
    Dopo  aver   verificato   l'attendibilita'   delle   informazioni
acquisite  dal  sistema   web,   sara'   possibile   procedere   alla
sottoscrizione  con  firma  digitale  del  documento  da  parte   del
rappresentante legale, del responsabile del  servizio  finanziario  e
dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria. 
    A  tal  fine,  occorre  utilizzare  la  funzione  «Certificazione
digitale» per effettuare il download del documento tramite l'apposito
tasto «Scarica Documento»;  una  volta  scaricato  il  documento,  va
apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit
di  firma  in  proprio  possesso;  quindi  e'   necessario   accedere
nuovamente alla  funzione  «Certificazione  digitale»  ed  effettuare
l'upload del  documento  firmato  tramite  l'apposito  tasto  «Carica
Documento Firmato»; il sistema effettua una serie di controlli  sulla
validita' delle firme apposte sul documento tra i quali  la  data  di
scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando  l'acquisizione  in
caso di mancato superamento dei suddetti controlli. 
    Si invitano le regioni a controllare, prima di apporre  la  firma
digitale, che i dati del saldo  di  bilancio  al  31  dicembre  2020,
inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario,
devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2021 mediante la
funzione   «Variazione    modello»    nell'applicazione    web    del
«Monitoraggio». 
    Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto  di
«Invio Documento» presente nella funzione. A questo punto il  sistema
web rilascera' una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto
del termine di invio. 
    Quesiti di natura tecnica ed informatica  potranno  essere  posti
all'indirizzo di posta elettronica «assistenza.cp@mef.gov.it». 
    Infine, si segnala  che  i  dati  indicati  nella  certificazione
devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di
gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che,  qualora  l'ente,
approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati gia' trasmessi
con la certificazione mediante il sistema web  di  questa  Ragioneria
generale dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1,  comma
473, della legge n. 232 del  2016  e'  tenuto  a  rettificare,  entro
sessanta  giorni  dal  termine  stabilito  per   l'approvazione   del
rendiconto di gestione, ma non oltre il 30 settembre 2021 i dati  del
monitoraggio del 2020 presenti nel sistema web e ad inviare la  nuova
certificazione con le modalita' sopra richiamate. 
    Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da
quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non  prodotte  dal
sistema web non saranno ritenute valide ai  fini  della  attestazione
del rispetto del pareggio di bilancio. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico