(Allegato B) (articolo 8))
                                             Allegato B) (articolo 8) 
 
Elenco degli oneri informativi introdotti a  carico  di  cittadini  e
  imprese (salva diversa indicazione, i riferimenti normativi sono da
  intendersi alle disposizioni del decreto) 
 
I) Denominazione 
 
    Istanza ed invio del prototipo al Banco Nazionale di Prova per la
verifica  di  conformita'  alle  caratteristiche  tecniche   di   cui
all'articolo 2, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 110  del
1975, da parte di chiunque intende immettere sul mercato strumenti ad
aria compressa o gas compresso a canna liscia e a  funzionamento  non
automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici. 
    Riferimento normativo: 
      articolo 2, terzo comma, secondo e terzo periodo,  della  legge
n. 110 del 1975; 
      articolo 3, comma 3. 
 
=====================================================================
|    Comunicazione o   |           |    Documentazione da    |      |
|    dichiarazione     |  Domanda  |       conservare        |Altro |
+======================+===========+=========================+======+
|          [ ]         |    [X]    |           [ ]           | [ ]  |
+----------------------+-----------+-------------------------+------+
 
Cosa cambia per il cittadino e/o impresa 
    L'obbligo di produrre istanza e di inviare il prototipo al  Banco
Nazionale di prova  per  la  verifica  di  conformita'  dello  stesso
prototipo  alle  caratteristiche  che  devono  avere  gli   strumenti
marcatori da impiegare  nell'attivita'  amatoriale  e  nell'attivita'
agonistica,  individuati  dall'articolo  2,  terzo   comma,   secondo
periodo,  della  legge  n.  110  del  1975,  e'  un  obbligo  imposto
dall'articolo 3, commi 1 e 2, del  presente  regolamento  a  chiunque
intende immettere sul mercato tali strumenti. 
    Infatti, l'articolo 2, terzo comma, secondo periodo, della  legge
n. 110 del 1975, prevede che «non sono armi  gli  strumenti  ad  aria
compressa o gas compresso  a  canna  liscia  e  a  funzionamento  non
automatico,  destinati  al  lancio  di  capsule  sferiche  marcatrici
biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo  2,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che  erogano
una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purche'  di  calibro
non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27  millimetri».
Il successivo terzo periodo della richiamata norma  dispone  che  «Il
Banco  nazionale  di  prova,  a  spese  dell'interessato,  procede  a
verifica di conformita' dei prototipi dei medesimi strumenti». 
    Quindi,  in  attuazione   delle   previsioni   normative   appena
richiamate, l'art. 3, commi  1  e  2,  del  presente  regolamento  ha
imposto  a  chiunque  immette  sul  mercato  strumenti  marcatori  da
impiegare  nell'attivita'  amatoriale  e  in  quella  agonistica   di
inviarne il prototipo e produrre specifica istanza al Banco Nazionale
di Prova - via Mameli, 23 - 25063 Gardone V.T. (BS), alla quale  deve
essere  allegata  una  relazione  tecnica,   corredata   di   disegni
costruttivi e  fotografie  relativi  al  prototipo  dello  «strumento
marcatore». E' in facolta' del Banco Nazionale di prova richiedere la
produzione di ulteriore documentazione ove necessaria. 
 
II) Denominazione 
 
    Richiesta al comune di  rilascio  dell'autorizzazione,  ai  sensi
dell'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  per
l'allestimento di un «campo attrezzato». 
    Riferimento normativo: 
      articolo 6, comma 1. 
 
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|    Comunicazione o   |           |    Documentazione da    |      |
|    dichiarazione     |  Domanda  |       conservare        |Altro |
+======================+===========+=========================+======+
|          [ ]         |    [X]    |           [X ]          | [ ]  |
+----------------------+-----------+-------------------------+------+
 
Cosa cambia per il cittadino e/o impresa 
    L'espressa previsione  della  necessita'  della  licenza  di  cui
all'art. 68 del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza  per
l'utilizzo di ciascun «campo attrezzato» non costituisce  un  obbligo
informativo di nuova  introduzione,  bensi'  piuttosto  un  requisito
richiesto per l'utilizzo degli strumenti marcatori di cui al presente
provvedimento   nonche'   una   conseguente   precisazione   ed    un
completamento, per aspetti di dettaglio, della disciplina attuale  in
materia di pubblici spettacoli e intrattenimenti. 
    Infatti, superando incertezze talora  emerse  nella  pratica,  il
decreto precisa la necessita' che  i  «campi  attrezzati»  nei  quali
vengono impiegati gli  strumenti  marcatori  in  questione  siano  da
considerare luoghi di  pubblico  spettacolo  o  intrattenimento,  ove
siano ricavati all'interno di parchi o aree aventi natura  di  luoghi
pubblici o aperti al pubblico, e percio',  da  autorizzare  ai  sensi
dell'articolo 68 del T.U.L.P.S. 
    La previsione ha,  quindi,  carattere  del  tutto  ricognitivo  e
corrisponde  ad  un'esigenza  di  certezza  interpretativa,  anche  a
beneficio degli organizzatori e degli utenti dei «campi attrezzati». 
    Poiche',  tuttavia,  tale  previsione  fornisce  un  elemento  di
certezza normativa in  ordine  alla  necessita'  della  presentazione
della domanda di licenza di cui all'art. 68 del TULPS per  l'utilizzo
di ciascun «campo  attrezzato»,  pare  opportuno  farne  menzione  in
questa sezione. 
    Cio' premesso: 
      la domanda va  presentata  al  comune  nel  cui  territorio  e'
situato il campo attrezzato  (la  competenza  comunale  e'  stabilita
dall'art. 19, comma  1,  n.  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) con la documentazione  comprovante
il  rispetto  delle  condizioni   minime   di   sicurezza   contenute
nell'Allegato A) al medesimo decreto; 
      il richiamato art. 68  prevede  che  «per  eventi  fino  ad  un
massimo di duecento partecipanti e che si svolgono entro le ore 24,00
del giorno di inizio, la licenza  e'  sostituita  dalla  segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge  7
agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni,  presentata  allo
sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»; 
      per l'accertamento dei requisiti e  dei  presupposti  richiesti
dalla legge per il rilascio delle  autorizzazioni  necessarie,  resta
fermo quanto previsto a seguito  della  decertificazione  dell'azione
amministrativa (art. 15  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183),
secondo cui le amministrazioni pubbliche  e  i  gestori  di  pubblici
servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio  le  informazioni  oggetto
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli  articoli  46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
nonche' tutti i dati e  i  documenti  che  siano  in  possesso  delle
pubbliche   amministrazioni,    previa    indicazione,    da    parte
dell'interessato, degli elementi indispensabili  per  il  reperimento
delle informazioni o dei  dati  richiesti,  ovvero  ad  accettare  la
dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato»; 
      alla richiesta di  rilascio  dell'autorizzazione  necessaria  o
alla  segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'  deve   essere
allegato il regolamento adottato dal titolare della licenza,  che  lo
stesso titolare e' tenuto a far rispettare agli avventori; 
      la disciplina contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza e nel relativo regolamento di esecuzione e' integrata dalle
normative comunali e dalle norme tecniche  in  materia  di  sicurezza
antincendio nei locali di pubblico spettacolo. 
 
III) Denominazione 
 
    Avviso all'Autorita' locale di pubblica sicurezza  dei  promotori
di  manifestazioni  sportive,  con   carattere   educativo,   escluse
qualsiasi finalita' di lucro o di speculazione. 
    Riferimento normativo: 
      articolo 6, comma 1. 
 
=====================================================================
|    Comunicazione o   |           |    Documentazione da    |      |
|    dichiarazione     |  Domanda  |       conservare        |Altro |
+======================+===========+=========================+======+
|          [X]         |     []    |            []           | [ ]  |
+----------------------+-----------+-------------------------+------+
 
Cosa cambia per il cittadino e/o impresa 
    Analogamente alla domanda di licenza di cui  all'art.  68  TULPS,
l'obbligo di preavviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza  ai
sensi dell'art. 123 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.,  di
cui all'art. 6, comma 1, del decreto, piu' che un obbligo informativo
di nuova introduzione, costituisce precisazione di un onere che e' da
ritenersi  gia'  sussistente  laddove  l'evento   si   connoti   come
manifestazione sportiva (va ricordato al riguardo che in altri  Paesi
tale natura viene formalmente riconosciuta all'attivita' in questione
e che pure in Italia le associazioni dei  praticanti  l'attivita'  in
questione ne rivendicano la medesima natura di sport). 
    Tale avviso, da darsi almeno tre giorni prima di  quello  fissato
per la manifestazione, riguarda i «campi  attrezzati»  nei  quali  si
utilizzano strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia
e a funzionamento non automatico,  destinati  al  lancio  di  capsule
sferiche marcatrici, prive di  sostanze  o  miscele  pericolose,  che
rispettano le prescrizioni contenute  nell'Allegato  A)  al  medesimo
decreto, per i quali l'obbligo di dare avviso e' imposto a coloro che
intendono  promuovere  le  suddette  manifestazioni   sportive,   con
carattere educativo,  escluse  qualsiasi  finalita'  di  lucro  o  di
speculazione. 
    All'avviso e' allegato il regolamento adottato dal promotore, che
e' tenuto a farlo rispettare dagli avventori. 
 
IV) Denominazione 
 
    Obbligo di  conservazione  della  licenza  e  della  segnalazione
certificata di inizio  attivita',  ovvero  dell'avviso  all'autorita'
locale di pubblica sicurezza per  le  manifestazioni  sportive  senza
finalita' di lucro, per la gestione del «campo attrezzato» nel  quale
si utilizzano strumenti ad aria compressa o  gas  compresso  a  canna
liscia e a funzionamento  non  automatico,  destinati  al  lancio  di
capsule sferiche marcatrici. 
    Riferimento normativo: 
      articolo 71 T.U.L.P.S. e articolo 16 T.U.L.P.S. 
 
=====================================================================
|    Comunicazione o   |           |    Documentazione da    |      |
|    dichiarazione     |  Domanda  |       conservare        |Altro |
+======================+===========+=========================+======+
|          [ ]         |     []    |           [X]           | [ ]  |
+----------------------+-----------+-------------------------+------+
 
Cosa cambia per il cittadino e/o impresa 
    La licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S.  o  la  Segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA) prodotta ai sensi dell'art. 71
del  T.U.L.P.S.  devono  essere  conservate  a  cura  del   titolare;
analogamente deve essere conservata copia  dell'avviso  all'Autorita'
locale di pubblica sicurezza per l'ipotesi di cui  all'art.  123  del
T.U.L.P.S., per essere esibiti a richiesta agli ufficiali  ed  agenti
di pubblica sicurezza, in caso di accesso ai sensi dell'art.  16  del
T.U.L.P.S.. 
    Sussiste, quindi, l'obbligo  di  conservazione  della  licenza  o
della SCIA, ovvero dell'avviso dato all'Autorita' locale di  pubblica
sicurezza ai sensi dell'art. 123 del T.U.L.P.S.. 
 
V) Denominazione 
 
    Obbligo di rilasciare idonea attestazione da  parte  di  chiunque
immette sul mercato strumenti marcatori da  impiegare  nell'attivita'
amatoriale e quelli da impiegare nell'attivita' agonistica, aventi le
caratteristiche di cui all'art. 2, comma 3, della legge  n.  110  del
1975,  per  ciascun  esemplare,  dalla  quale  deve   risultare   che
l'esemplare e' conforme al  prototipo  sottoposto  alla  verifica  di
conformita' del Banco  Nazionale  di  prova,  con  l'indicazione  del
numero identificativo attribuito al prototipo. 
    Riferimento normativo: 
      articolo 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975; 
      decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  Parte  IV  -
Sicurezza e qualita', Titolo I - Sicurezza dei prodotti; 
      articolo 5, comma 3. 
 
=====================================================================
|    Comunicazione o   |           |    Documentazione da    |      |
|    dichiarazione     |  Domanda  |       conservare        |Altro |
+======================+===========+=========================+======+
|          [ ]         |     []    |           [X]           | [X ] |
+----------------------+-----------+-------------------------+------+
 
 Cosa cambia per il cittadino e/o impresa 
    L'obbligo di rilasciare idonea attestazione per ogni esemplare di
strumento marcatore  da  impiegare  nell'attivita'  amatoriale  e  da
impiegare nell'attivita' agonistica  e'  un  obbligo  informativo  di
nuova introduzione previsto dall'art. 5,  comma  3.  La  disposizione
deriva dalla necessita' di assicurare, nel prevalente  interesse  per
l'ordine e la sicurezza pubblica, che  ciascuno  strumento  marcatore
immesso sul mercato sia conforme alle caratteristiche  del  prototipo
sottoposto a verifica del Banco Nazionale di prova,  in  relazione  a
quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975. Il
rilascio  dell'attestazione  trova  giustificazione  negli   obblighi
imposti al produttore e al distributore dalle disposizioni  contenute
nella Parte IV - Sicurezza e  qualita',  Titolo  I  -  Sicurezza  dei
prodotti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.