Allegato B) (articolo 8) Elenco degli oneri informativi introdotti a carico di cittadini e imprese (salva diversa indicazione, i riferimenti normativi sono da intendersi alle disposizioni del decreto) I) Denominazione Istanza ed invio del prototipo al Banco Nazionale di Prova per la verifica di conformita' alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 2, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 110 del 1975, da parte di chiunque intende immettere sul mercato strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici. Riferimento normativo: articolo 2, terzo comma, secondo e terzo periodo, della legge n. 110 del 1975; articolo 3, comma 3. ===================================================================== | Comunicazione o | | Documentazione da | | | dichiarazione | Domanda | conservare |Altro | +======================+===========+=========================+======+ | [ ] | [X] | [ ] | [ ] | +----------------------+-----------+-------------------------+------+ Cosa cambia per il cittadino e/o impresa L'obbligo di produrre istanza e di inviare il prototipo al Banco Nazionale di prova per la verifica di conformita' dello stesso prototipo alle caratteristiche che devono avere gli strumenti marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale e nell'attivita' agonistica, individuati dall'articolo 2, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 110 del 1975, e' un obbligo imposto dall'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento a chiunque intende immettere sul mercato tali strumenti. Infatti, l'articolo 2, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 110 del 1975, prevede che «non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purche' di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri». Il successivo terzo periodo della richiamata norma dispone che «Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformita' dei prototipi dei medesimi strumenti». Quindi, in attuazione delle previsioni normative appena richiamate, l'art. 3, commi 1 e 2, del presente regolamento ha imposto a chiunque immette sul mercato strumenti marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale e in quella agonistica di inviarne il prototipo e produrre specifica istanza al Banco Nazionale di Prova - via Mameli, 23 - 25063 Gardone V.T. (BS), alla quale deve essere allegata una relazione tecnica, corredata di disegni costruttivi e fotografie relativi al prototipo dello «strumento marcatore». E' in facolta' del Banco Nazionale di prova richiedere la produzione di ulteriore documentazione ove necessaria. II) Denominazione Richiesta al comune di rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per l'allestimento di un «campo attrezzato». Riferimento normativo: articolo 6, comma 1. ===================================================================== | Comunicazione o | | Documentazione da | | | dichiarazione | Domanda | conservare |Altro | +======================+===========+=========================+======+ | [ ] | [X] | [X ] | [ ] | +----------------------+-----------+-------------------------+------+ Cosa cambia per il cittadino e/o impresa L'espressa previsione della necessita' della licenza di cui all'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per l'utilizzo di ciascun «campo attrezzato» non costituisce un obbligo informativo di nuova introduzione, bensi' piuttosto un requisito richiesto per l'utilizzo degli strumenti marcatori di cui al presente provvedimento nonche' una conseguente precisazione ed un completamento, per aspetti di dettaglio, della disciplina attuale in materia di pubblici spettacoli e intrattenimenti. Infatti, superando incertezze talora emerse nella pratica, il decreto precisa la necessita' che i «campi attrezzati» nei quali vengono impiegati gli strumenti marcatori in questione siano da considerare luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento, ove siano ricavati all'interno di parchi o aree aventi natura di luoghi pubblici o aperti al pubblico, e percio', da autorizzare ai sensi dell'articolo 68 del T.U.L.P.S. La previsione ha, quindi, carattere del tutto ricognitivo e corrisponde ad un'esigenza di certezza interpretativa, anche a beneficio degli organizzatori e degli utenti dei «campi attrezzati». Poiche', tuttavia, tale previsione fornisce un elemento di certezza normativa in ordine alla necessita' della presentazione della domanda di licenza di cui all'art. 68 del TULPS per l'utilizzo di ciascun «campo attrezzato», pare opportuno farne menzione in questa sezione. Cio' premesso: la domanda va presentata al comune nel cui territorio e' situato il campo attrezzato (la competenza comunale e' stabilita dall'art. 19, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) con la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni minime di sicurezza contenute nell'Allegato A) al medesimo decreto; il richiamato art. 68 prevede che «per eventi fino ad un massimo di duecento partecipanti e che si svolgono entro le ore 24,00 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»; per l'accertamento dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio delle autorizzazioni necessarie, resta fermo quanto previsto a seguito della decertificazione dell'azione amministrativa (art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183), secondo cui le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato»; alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione necessaria o alla segnalazione certificata di inizio attivita' deve essere allegato il regolamento adottato dal titolare della licenza, che lo stesso titolare e' tenuto a far rispettare agli avventori; la disciplina contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e nel relativo regolamento di esecuzione e' integrata dalle normative comunali e dalle norme tecniche in materia di sicurezza antincendio nei locali di pubblico spettacolo. III) Denominazione Avviso all'Autorita' locale di pubblica sicurezza dei promotori di manifestazioni sportive, con carattere educativo, escluse qualsiasi finalita' di lucro o di speculazione. Riferimento normativo: articolo 6, comma 1. ===================================================================== | Comunicazione o | | Documentazione da | | | dichiarazione | Domanda | conservare |Altro | +======================+===========+=========================+======+ | [X] | [] | [] | [ ] | +----------------------+-----------+-------------------------+------+ Cosa cambia per il cittadino e/o impresa Analogamente alla domanda di licenza di cui all'art. 68 TULPS, l'obbligo di preavviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 123 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., di cui all'art. 6, comma 1, del decreto, piu' che un obbligo informativo di nuova introduzione, costituisce precisazione di un onere che e' da ritenersi gia' sussistente laddove l'evento si connoti come manifestazione sportiva (va ricordato al riguardo che in altri Paesi tale natura viene formalmente riconosciuta all'attivita' in questione e che pure in Italia le associazioni dei praticanti l'attivita' in questione ne rivendicano la medesima natura di sport). Tale avviso, da darsi almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione, riguarda i «campi attrezzati» nei quali si utilizzano strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose, che rispettano le prescrizioni contenute nell'Allegato A) al medesimo decreto, per i quali l'obbligo di dare avviso e' imposto a coloro che intendono promuovere le suddette manifestazioni sportive, con carattere educativo, escluse qualsiasi finalita' di lucro o di speculazione. All'avviso e' allegato il regolamento adottato dal promotore, che e' tenuto a farlo rispettare dagli avventori. IV) Denominazione Obbligo di conservazione della licenza e della segnalazione certificata di inizio attivita', ovvero dell'avviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza per le manifestazioni sportive senza finalita' di lucro, per la gestione del «campo attrezzato» nel quale si utilizzano strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici. Riferimento normativo: articolo 71 T.U.L.P.S. e articolo 16 T.U.L.P.S. ===================================================================== | Comunicazione o | | Documentazione da | | | dichiarazione | Domanda | conservare |Altro | +======================+===========+=========================+======+ | [ ] | [] | [X] | [ ] | +----------------------+-----------+-------------------------+------+ Cosa cambia per il cittadino e/o impresa La licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. o la Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) prodotta ai sensi dell'art. 71 del T.U.L.P.S. devono essere conservate a cura del titolare; analogamente deve essere conservata copia dell'avviso all'Autorita' locale di pubblica sicurezza per l'ipotesi di cui all'art. 123 del T.U.L.P.S., per essere esibiti a richiesta agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, in caso di accesso ai sensi dell'art. 16 del T.U.L.P.S.. Sussiste, quindi, l'obbligo di conservazione della licenza o della SCIA, ovvero dell'avviso dato all'Autorita' locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 123 del T.U.L.P.S.. V) Denominazione Obbligo di rilasciare idonea attestazione da parte di chiunque immette sul mercato strumenti marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale e quelli da impiegare nell'attivita' agonistica, aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975, per ciascun esemplare, dalla quale deve risultare che l'esemplare e' conforme al prototipo sottoposto alla verifica di conformita' del Banco Nazionale di prova, con l'indicazione del numero identificativo attribuito al prototipo. Riferimento normativo: articolo 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975; decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Parte IV - Sicurezza e qualita', Titolo I - Sicurezza dei prodotti; articolo 5, comma 3. ===================================================================== | Comunicazione o | | Documentazione da | | | dichiarazione | Domanda | conservare |Altro | +======================+===========+=========================+======+ | [ ] | [] | [X] | [X ] | +----------------------+-----------+-------------------------+------+ Cosa cambia per il cittadino e/o impresa L'obbligo di rilasciare idonea attestazione per ogni esemplare di strumento marcatore da impiegare nell'attivita' amatoriale e da impiegare nell'attivita' agonistica e' un obbligo informativo di nuova introduzione previsto dall'art. 5, comma 3. La disposizione deriva dalla necessita' di assicurare, nel prevalente interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica, che ciascuno strumento marcatore immesso sul mercato sia conforme alle caratteristiche del prototipo sottoposto a verifica del Banco Nazionale di prova, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975. Il rilascio dell'attestazione trova giustificazione negli obblighi imposti al produttore e al distributore dalle disposizioni contenute nella Parte IV - Sicurezza e qualita', Titolo I - Sicurezza dei prodotti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.