(Allegato II)
                                                          Allegato II 
 
                                     articolo 3, comma 1, lettera b), 
                       articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e comma 4 
 
                     PROCEDURE PER LE ISPEZIONI 
 
    1. Le ispezioni devono garantire l'adempimento degli obblighi  di
legge imposti da o per conto dello Stato di bandiera, in  particolare
per  quanto  riguarda   costruzione,   suddivisione   e   stabilita',
macchinari e impianti elettrici, caricazione e stabilita', protezione
contro gli incendi, numero  massimo  di  passeggeri,  dispositivi  di
salvataggio e trasporto di  merci  pericolose,  radiocomunicazioni  e
navigazione. A tal fine, le ispezioni includono: 
      l'avviamento del generatore d'emergenza; 
      un'ispezione del sistema d'illuminazione d'emergenza; 
      un'ispezione  della  fonte  di  alimentazione  d'emergenza   di
energia per gli impianti radio; 
      una prova dell'impianto di altoparlanti; 
      un'esercitazione antincendio che includa la dimostrazione della
capacita' di utilizzare gli equipaggiamenti da vigile del fuoco; 
      il funzionamento della pompa antincendio di emergenza  con  due
tubolature collegate all'unita' principale in funzione; 
      la prova dei dispositivi di arresto di emergenza a distanza per
l'alimentazione di combustibile alle caldaie e ai motori principali e
ausiliari, nonche' per i ventilatori; 
      la prova dei dispositivi di comando locale e a  distanza  della
chiusura delle serrande tagliafuoco; 
      la prova degli impianti di rilevazione e di segnalazione  degli
incendi; 
      la prova della perfetta chiusura delle porte tagliafuoco; 
      il funzionamento delle pompe di sentina; 
      la   chiusura   delle   porte   stagne   nelle    paratie    di
compartimentazione mediante i  dispositivi  di  comando  locale  e  a
distanza; 
      un'esercitazione  che  dimostri  la  familiarita'  dei   membri
dell'equipaggio con il piano di controllo delle avarie; 
      la messa a mare  di  almeno  un  battello  di  emergenza  e  di
un'imbarcazione di salvataggio, l'avvio e la verifica dei loro organi
di  propulsione  e  di  governo  e  il  recupero  di  tali  mezzi  di
salvataggio inclusa la loro messa in posizione a bordo; 
      il controllo che tutti i mezzi di salvataggio e i  battelli  di
emergenza corrispondono all'inventario; 
      la prova della macchina del timone, inclusa  quella  ausiliare,
della nave o dell'unita' veloce. 
    2. Le ispezioni vertono sul  controllo  della  dimestichezza  dei
membri dell'equipaggio con le procedure di sicurezza e di  emergenza,
la manutenzione, le modalita' di lavoro, la sicurezza dei passeggeri,
il servizio di coperta, le  operazioni  di  carico  e  le  operazioni
relative ai veicoli e dell'efficienza  delle  relative  funzioni.  Va
accertato che i  marittimi  siano  in  grado  di  comprendere  e,  se
necessario, di impartire ordini e istruzioni e  di  rispondere  nella
lingua comune di lavoro indicata dal giornale di bordo. Devono essere
controllati i documenti attestanti che i membri dell'equipaggio hanno
effettuato  con  esito  positivo  un   apposito   addestramento,   in
particolare per quanto riguarda: 
      la gestione della folla; 
      la dimestichezza con le procedure e gli equipaggiamenti; 
      la  formazione  in  materia  di  sicurezza  per  il   personale
demandato  ad  occuparsi   della   sicurezza   dei   passeggeri   nei
compartimenti loro riservati, in particolare delle persone anziane  e
disabili, in caso di emergenza; 
      la formazione alla gestione delle situazioni  di  crisi  e  del
comportamento umano. 
    L'ispezione comprende la verifica che i turni di lavoro non siano
tali da sovraffaticare il personale, in particolare quello addetto ai
servizi di guardia. 
    3.  I  certificati  di  competenza  dei  membri   dell'equipaggio
imbarcati sulle unita'  che  rientrano  nell'ambito  di  applicazione
della presente decreto devono essere conformi alle  disposizioni  del
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.