Allegato II
articolo 3, comma 1, lettera b),
articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e comma 4
PROCEDURE PER LE ISPEZIONI
1. Le ispezioni devono garantire l'adempimento degli obblighi di
legge imposti da o per conto dello Stato di bandiera, in particolare
per quanto riguarda costruzione, suddivisione e stabilita',
macchinari e impianti elettrici, caricazione e stabilita', protezione
contro gli incendi, numero massimo di passeggeri, dispositivi di
salvataggio e trasporto di merci pericolose, radiocomunicazioni e
navigazione. A tal fine, le ispezioni includono:
l'avviamento del generatore d'emergenza;
un'ispezione del sistema d'illuminazione d'emergenza;
un'ispezione della fonte di alimentazione d'emergenza di
energia per gli impianti radio;
una prova dell'impianto di altoparlanti;
un'esercitazione antincendio che includa la dimostrazione della
capacita' di utilizzare gli equipaggiamenti da vigile del fuoco;
il funzionamento della pompa antincendio di emergenza con due
tubolature collegate all'unita' principale in funzione;
la prova dei dispositivi di arresto di emergenza a distanza per
l'alimentazione di combustibile alle caldaie e ai motori principali e
ausiliari, nonche' per i ventilatori;
la prova dei dispositivi di comando locale e a distanza della
chiusura delle serrande tagliafuoco;
la prova degli impianti di rilevazione e di segnalazione degli
incendi;
la prova della perfetta chiusura delle porte tagliafuoco;
il funzionamento delle pompe di sentina;
la chiusura delle porte stagne nelle paratie di
compartimentazione mediante i dispositivi di comando locale e a
distanza;
un'esercitazione che dimostri la familiarita' dei membri
dell'equipaggio con il piano di controllo delle avarie;
la messa a mare di almeno un battello di emergenza e di
un'imbarcazione di salvataggio, l'avvio e la verifica dei loro organi
di propulsione e di governo e il recupero di tali mezzi di
salvataggio inclusa la loro messa in posizione a bordo;
il controllo che tutti i mezzi di salvataggio e i battelli di
emergenza corrispondono all'inventario;
la prova della macchina del timone, inclusa quella ausiliare,
della nave o dell'unita' veloce.
2. Le ispezioni vertono sul controllo della dimestichezza dei
membri dell'equipaggio con le procedure di sicurezza e di emergenza,
la manutenzione, le modalita' di lavoro, la sicurezza dei passeggeri,
il servizio di coperta, le operazioni di carico e le operazioni
relative ai veicoli e dell'efficienza delle relative funzioni. Va
accertato che i marittimi siano in grado di comprendere e, se
necessario, di impartire ordini e istruzioni e di rispondere nella
lingua comune di lavoro indicata dal giornale di bordo. Devono essere
controllati i documenti attestanti che i membri dell'equipaggio hanno
effettuato con esito positivo un apposito addestramento, in
particolare per quanto riguarda:
la gestione della folla;
la dimestichezza con le procedure e gli equipaggiamenti;
la formazione in materia di sicurezza per il personale
demandato ad occuparsi della sicurezza dei passeggeri nei
compartimenti loro riservati, in particolare delle persone anziane e
disabili, in caso di emergenza;
la formazione alla gestione delle situazioni di crisi e del
comportamento umano.
L'ispezione comprende la verifica che i turni di lavoro non siano
tali da sovraffaticare il personale, in particolare quello addetto ai
servizi di guardia.
3. I certificati di competenza dei membri dell'equipaggio
imbarcati sulle unita' che rientrano nell'ambito di applicazione
della presente decreto devono essere conformi alle disposizioni del
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.