Allegato II articolo 3, comma 1, lettera b), articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e comma 4 PROCEDURE PER LE ISPEZIONI 1. Le ispezioni devono garantire l'adempimento degli obblighi di legge imposti da o per conto dello Stato di bandiera, in particolare per quanto riguarda costruzione, suddivisione e stabilita', macchinari e impianti elettrici, caricazione e stabilita', protezione contro gli incendi, numero massimo di passeggeri, dispositivi di salvataggio e trasporto di merci pericolose, radiocomunicazioni e navigazione. A tal fine, le ispezioni includono: l'avviamento del generatore d'emergenza; un'ispezione del sistema d'illuminazione d'emergenza; un'ispezione della fonte di alimentazione d'emergenza di energia per gli impianti radio; una prova dell'impianto di altoparlanti; un'esercitazione antincendio che includa la dimostrazione della capacita' di utilizzare gli equipaggiamenti da vigile del fuoco; il funzionamento della pompa antincendio di emergenza con due tubolature collegate all'unita' principale in funzione; la prova dei dispositivi di arresto di emergenza a distanza per l'alimentazione di combustibile alle caldaie e ai motori principali e ausiliari, nonche' per i ventilatori; la prova dei dispositivi di comando locale e a distanza della chiusura delle serrande tagliafuoco; la prova degli impianti di rilevazione e di segnalazione degli incendi; la prova della perfetta chiusura delle porte tagliafuoco; il funzionamento delle pompe di sentina; la chiusura delle porte stagne nelle paratie di compartimentazione mediante i dispositivi di comando locale e a distanza; un'esercitazione che dimostri la familiarita' dei membri dell'equipaggio con il piano di controllo delle avarie; la messa a mare di almeno un battello di emergenza e di un'imbarcazione di salvataggio, l'avvio e la verifica dei loro organi di propulsione e di governo e il recupero di tali mezzi di salvataggio inclusa la loro messa in posizione a bordo; il controllo che tutti i mezzi di salvataggio e i battelli di emergenza corrispondono all'inventario; la prova della macchina del timone, inclusa quella ausiliare, della nave o dell'unita' veloce. 2. Le ispezioni vertono sul controllo della dimestichezza dei membri dell'equipaggio con le procedure di sicurezza e di emergenza, la manutenzione, le modalita' di lavoro, la sicurezza dei passeggeri, il servizio di coperta, le operazioni di carico e le operazioni relative ai veicoli e dell'efficienza delle relative funzioni. Va accertato che i marittimi siano in grado di comprendere e, se necessario, di impartire ordini e istruzioni e di rispondere nella lingua comune di lavoro indicata dal giornale di bordo. Devono essere controllati i documenti attestanti che i membri dell'equipaggio hanno effettuato con esito positivo un apposito addestramento, in particolare per quanto riguarda: la gestione della folla; la dimestichezza con le procedure e gli equipaggiamenti; la formazione in materia di sicurezza per il personale demandato ad occuparsi della sicurezza dei passeggeri nei compartimenti loro riservati, in particolare delle persone anziane e disabili, in caso di emergenza; la formazione alla gestione delle situazioni di crisi e del comportamento umano. L'ispezione comprende la verifica che i turni di lavoro non siano tali da sovraffaticare il personale, in particolare quello addetto ai servizi di guardia. 3. I certificati di competenza dei membri dell'equipaggio imbarcati sulle unita' che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decreto devono essere conformi alle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.