Allegato 2 (articolo 3, comma 2) 1. Scopi specifici per cui e' utilizzabile la gomma vulcanizzata granulare (GVG) La gomma vulcanizzata granulare (GVG) e' una miscela utilizzabile in processi di trasformazione manifatturiera o tal quale per i seguenti scopi specifici: a. produzione di articoli e/o componenti di articoli in gomma, conglomerati gommosi, mescole di gomma e gomma-plastica a condizione che gli stessi siano destinati a elementi strutturali e di rifinitura per l'edilizia, industria meccanica, componenti di mezzi di trasporto esterni all'abitacolo, costruzioni e infrastrutture ferroviarie e portuali, segnaletica e viabilita', pesi e contrappesi; b. strati inferiori di superfici ludico sportive; c. materiale da intaso di superfici sportive; d. materiali compositi bituminosi quali bitumi modificati, membrane bituminose, additivi per asfalti a base gomma, mastici sigillanti; e. conglomerati bituminosi o conglomerati cementizi; f. agenti schiumogeni per acciaieria. 2. Limitazioni all'utilizzo Le miscele, gli articoli e/o componenti di articoli contenenti gomma vulcanizzata granulare (GVG), immessi in commercio per la vendita al pubblico, sono soggetti alle limitazioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 e al regolamento (CE) n. 1272/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ove applicabile. Altre limitazioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1907/2006 si applicano laddove pertinenti. L'utilizzo della gomma vulcanizzata granulare deve essere conforme alle seguenti normative laddove pertinenti: a. regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e del regolamento (CE) 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; b. direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, come modificata dalla direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 sui dispositivi medici; c. direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, recepita dal decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sulla sicurezza generale dei prodotti in relazione ai prodotti per la puericultura; d. regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006 come modificato dal regolamento (CE) n. 1272/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 6 dicembre 2013 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH); e. articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da cui deriva il divieto di utilizzare la GVG per ripristini ambientali e in forma sciolta su suolo agricolo atteso che detto impiego causerebbe la contaminazione del sito con materiali che superano i limiti analitici gia' previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta, titolo quinto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; dalla citata norma si ricava, dunque, che il divieto di utilizzo per ripristini ambientali e in forma sciolta su suoli agricoli e' gia' esistente.