(Allegato 2)
 
                             Allegato 2 
                        (articolo 3, comma 2) 
 
1. Scopi specifici per cui  e'  utilizzabile  la  gomma  vulcanizzata
granulare (GVG) 
    La gomma vulcanizzata granulare (GVG) e' una miscela utilizzabile
in processi di  trasformazione  manifatturiera  o  tal  quale  per  i
seguenti scopi specifici: 
      a. produzione di articoli e/o componenti di articoli in  gomma,
conglomerati gommosi, mescole di gomma e gomma-plastica a  condizione
che gli stessi siano destinati a elementi strutturali e di rifinitura
per l'edilizia, industria meccanica, componenti di mezzi di trasporto
esterni all'abitacolo, costruzioni  e  infrastrutture  ferroviarie  e
portuali, segnaletica e viabilita', pesi e contrappesi; 
      b. strati inferiori di superfici ludico sportive; 
      c. materiale da intaso di superfici sportive; 
      d. materiali  compositi  bituminosi  quali  bitumi  modificati,
membrane bituminose, additivi  per  asfalti  a  base  gomma,  mastici
sigillanti; 
      e. conglomerati bituminosi o conglomerati cementizi; 
      f. agenti schiumogeni per acciaieria. 
2. Limitazioni all'utilizzo 
    Le miscele, gli articoli e/o componenti  di  articoli  contenenti
gomma vulcanizzata granulare  (GVG),  immessi  in  commercio  per  la
vendita al  pubblico,  sono  soggetti  alle  limitazioni  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1907/2006 e al regolamento (CE) n. 1272/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio ove applicabile. Altre limitazioni
stabilite dal regolamento (CE)  n.  1907/2006  si  applicano  laddove
pertinenti. 
    L'utilizzo  della  gomma  vulcanizzata  granulare   deve   essere
conforme alle seguenti normative laddove pertinenti: 
      a. regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti generali della legislazione alimentare  e  del  regolamento
(CE) 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27  ottobre
2004, riguardante i materiali e gli  oggetti  destinati  a  venire  a
contatto con i prodotti alimentari; 
      b. direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno  1993,  come
modificata dalla direttiva 2007/47/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 5 settembre 2007 sui dispositivi medici; 
      c. direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 18 giugno 2009, sulla  sicurezza  dei  giocattoli,  recepita  dal
decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, e del decreto  legislativo
6 settembre 2005, n. 206, sulla sicurezza generale  dei  prodotti  in
relazione ai prodotti per la puericultura; 
      d. regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio  approvato  il  18  dicembre  2006  come   modificato   dal
regolamento (CE) n. 1272/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
approvato  il  6  dicembre  2013  concernente  la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche (REACH); 
      e. articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
da cui  deriva  il  divieto  di  utilizzare  la  GVG  per  ripristini
ambientali e in forma sciolta su  suolo  agricolo  atteso  che  detto
impiego causerebbe la  contaminazione  del  sito  con  materiali  che
superano  i  limiti  analitici  gia'   previsti   dalla   tabella   1
dell'allegato  5  alla  parte  quarta,  titolo  quinto  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  dalla  citata  norma  si  ricava,
dunque, che il divieto di utilizzo per  ripristini  ambientali  e  in
forma sciolta su suoli agricoli e' gia' esistente.