(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 1)
         TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA 
       DI COLOMBIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE 
 
  La Repubblica Italiana e la Repubblica di Colombia, d'ora in avanti
denominate "le Parti"; 
  CONSIDERANDO i legami di amicizia e cooperazione  che  uniscono  le
Parti; 
  DESIDEROSI  di  rafforzare  le  basi   giuridiche   dell'assistenza
giudiziaria in materia penale; 
  AGENDO in conformita' alle proprie  legislazioni  interne,  nonche'
nel rispetto dei principi universali di diritto internazionale, e  in
particolare del principio di pari sovranita' e di non ingerenza negli
affari interni; 
  TENENDO CONTO dei principi enunciati negli strumenti internazionali
in materia di diritti umani e desiderosi di cooperare  bilateralmente
per la loro promozione; 
 
  Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             ARTICOLO 1 
             OBBLIGO DI CONCEDERE ASSISTENZA GIUDIZIARIA 
 
  1. Le Parti devono, in conformita' al presente Trattato, concedersi
l'assistenza  giudiziaria  in  materia  penale   (d'ora   in   avanti
assistenza giudiziaria). 
  2. L'assistenza e' prestata anche quando il fatto per il  quale  si
procede nella Parte Richiedente non e' considerato reato dalla  legge
della Parte Richiesta. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si
riferisce all'esecuzione di perquisizioni,  sequestri,  confische  di
beni e altri atti che incidono sui diritti fondamentali delle persone
o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza e' prestata  solo
se il  fatto  per  cui  si  procede  e'  previsto  come  reato  anche
dall'ordinamento giuridico della Parte Richiesta. 
  3. Il presente Trattato ha come  fine  esclusivamente  l'assistenza
giudiziaria tra le Parti. Le sue  disposizioni  non  determinano,  in
alcun caso, il diritto di singole persone ad acquisire, ad  escludere
prove  o  ad  ostacolarne  l'acquisizione  nell'esecuzione   di   una
richiesta di assistenza giudiziaria. 
  4. Il presente Trattato non consente alle autorita'  competenti  di
una delle Parti  di  esercitare,  nel  territorio  dell'altra  Parte,
facolta'  che  sono  esclusivamente  di  competenza  delle  autorita'
dell'altra Parte. Quanto sopra, fatte salve le  operazioni  congiunte
tra le Parti. 
  5. Il  presente  Trattato  si  applica  a  tutte  le  richieste  di
assistenza giudiziaria presentate dopo  la  sua  entrata  in  vigore,
anche se concernenti azioni od omissioni commesse prima di tale data.