TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE La Repubblica Italiana e la Repubblica di Colombia, d'ora in avanti denominate "le Parti"; CONSIDERANDO i legami di amicizia e cooperazione che uniscono le Parti; DESIDEROSI di rafforzare le basi giuridiche dell'assistenza giudiziaria in materia penale; AGENDO in conformita' alle proprie legislazioni interne, nonche' nel rispetto dei principi universali di diritto internazionale, e in particolare del principio di pari sovranita' e di non ingerenza negli affari interni; TENENDO CONTO dei principi enunciati negli strumenti internazionali in materia di diritti umani e desiderosi di cooperare bilateralmente per la loro promozione; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 OBBLIGO DI CONCEDERE ASSISTENZA GIUDIZIARIA 1. Le Parti devono, in conformita' al presente Trattato, concedersi l'assistenza giudiziaria in materia penale (d'ora in avanti assistenza giudiziaria). 2. L'assistenza e' prestata anche quando il fatto per il quale si procede nella Parte Richiedente non e' considerato reato dalla legge della Parte Richiesta. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confische di beni e altri atti che incidono sui diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza e' prestata solo se il fatto per cui si procede e' previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico della Parte Richiesta. 3. Il presente Trattato ha come fine esclusivamente l'assistenza giudiziaria tra le Parti. Le sue disposizioni non determinano, in alcun caso, il diritto di singole persone ad acquisire, ad escludere prove o ad ostacolarne l'acquisizione nell'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria. 4. Il presente Trattato non consente alle autorita' competenti di una delle Parti di esercitare, nel territorio dell'altra Parte, facolta' che sono esclusivamente di competenza delle autorita' dell'altra Parte. Quanto sopra, fatte salve le operazioni congiunte tra le Parti. 5. Il presente Trattato si applica a tutte le richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se concernenti azioni od omissioni commesse prima di tale data.