(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 10)
                             ARTICOLO 10 
        ESECUZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA 
 
  1. Le richieste sono eseguite secondo la legislazione  della  Parte
Richiesta e in conformita' alle disposizioni del presente Trattato. 
  2. Su richiesta della Parte Richiedente, la Parte Richiesta  presta
l'assistenza giudiziaria secondo le forme e le  specifiche  procedure
indicate nella richiesta, a condizione che queste non contrastino con
i principi fondamentali della legislzione della Parte Richiesta. 
  3.  Se  la  Parte  Richiedente  ha   richiesto   la   presenza   di
rappresentanti delle  proprie  autorita'  competenti  nell'esecuzione
della richiesta, la Parte Richiesta le  comunica  la  sua  decisione.
Qualora sia positiva, comunica in anticipo alla Parte Richiedente  la
data e il luogo dell'esecuzione della richiesta. 
  4.  L'Autorita'  Centrale  della  Parte  Richiesta   trasmette   le
informazioni e le prove  acquisite  all'esito  dell'esecuzione  della
richiesta all'Autorita' Centrale della Parte Richiedente. 
  5. Qualora non sia possibile dare  esecuzione  alla  richiesta,  in
tutto o in parte,  l'Autorita'  Centrale  della  Parte  Richiesta  lo
comunica   immediatamente   all'Autorita'   Centrale   della    Parte
Richiedente e la informa delle ragioni dell'impedimento.