(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 11)
                             ARTICOLO 11 
      ASSUNZIONE DI PROVE ED ACQUISIZIONE DI ELEMENTI MATERIALI 
                   PROBATORI NELLO STATO RICHIESTO 
 
  1. La Parte Richiesta acquisisce nel suo territorio, tra  le  altre
prove, le dichiarazioni dei testimoni, delle vittime e delle  persone
sottoposte a indagini o a processi penali, le perizie,  i  documenti,
gli oggetti e le altre prove indicate  nella  richiesta,  secondo  la
propria legislazione, e le trasmette alla Parte Richiedente. 
  2. Su specifica domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta
indica la data e il luogo di esecuzione della richiesta. I funzionari
rappresentanti   degli   organi   competenti   possono    presenziare
all'esecuzione della richiesta, se muniti del nulla osta della  Parte
Richiedente. 
  3.  Ai  rappresentanti  delle  Autorita'  Competenti  della   Parte
Richiedente  presenti  all'esecuzione  della  richiesta  e'  permesso
formulare  le  domande  che  possono  essere  rivolte  alla   persona
interrogata o esaminata,  tramite  il  rappresentante  dell'autorita'
competente della Parte Richiesta. 
  4. La Parte Richiedente soddisfa le condizioni  concordate  con  la
Parte Richiesta relative ai documenti e agli oggetti consegnati,  ivi
comprese quelle finalizzate alla protezione dei diritti di  terzi  su
tali documenti e oggetti. 
  5.  Su  richiesta  della  Parte  Richiesta,  la  Parte  Richiedente
riconsegna non appena possibile gli originali  dei  documenti  e  gli
oggetti che le sono stati consegnati, ai sensi del  paragrafo  1  del
presente  articolo.  La  consegna  e   restituzione   degli   oggetti
nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale  e'  esente
da imposte. 
  6. La persona citata per rendere dichiarazioni ha  la  facolta'  di
rifiutarsi  di  rilasciarle  quando  la  legislazione   della   Parte
Richiesta o quella della Parte Richiedente lo consente: a  tal  fine,
la Parte Richiedente deve fare espressa  menzione  di  tale  facolta'
nella richiesta di assistenza. 
  7. La Parte Richiesta  ammette  la  presenza  del  difensore  della
persona citata a rendere dichiarazioni,  laddove  cio'  sia  previsto
dalla legislazione della Parte Richiedente e non contrasti con quella
della Parte Richiesta.