(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 12)
                             ARTICOLO 12 
                    AUDIZIONE PER VIDEOCONFERENZA 
 
  1. L'Esame di testimoni, indagati o imputati, periti o vittime  che
devono comparire dinanzi alle autorita' della  Parte  Richiedente  ha
luogo, preferibilmente, per videoconferenza. 
  2. La Parte  Richiesta  consente  l'audizione  per  videoconferenza
nella  misura  in  cui  detto  metodo  non  contrasti  con   la   sua
legislazione  interna.  Se  la  Parte  Richiesta  non  dispone  degli
strumenti  tecnici  che  permettono  una  videoconferenza,  la  Parte
Richiedente puo' metterli a sua disposizione. 
  3. All'audizione  per  videoconferenza  si  applicano  le  seguenti
regole: 
    a) l'audizione si svolge alla presenza dell'autorita'  competente
della Parte Richiesta. Questa autorita' e' anche  responsabile  della
identificazione della persona sottoposta ad esame e del rispetto  dei
principi fondamentali previsti dalla legislazione interna della Parte
Richiesta. Qualora l'autorita' della Parte Richiesta ritenga che  non
sono rispettati  i  principi  fondamentali  del  proprio  ordinamento
durante l'audizione, adotta immediatamente le  misure  necessarie  ad
assicurare che tale audizione prosegua secondo tali principi; 
    b)  le  autorita'  competenti   delle   Parti   concordano,   ove
necessario, le misure relative  alla  protezione  della  persona  che
compare; 
    c) l'audizione e' condotta direttamente dalla Parte Richiedente o
sotto la sua direzione, in conformita' alla sua legislazione interna; 
    d) al termine dell'audizione, l'autorita' competente della  Parte
Richiesta redige un verbale, indicando la  data,  l'ora  e  il  luogo
della stessa, l'identita' della persona che e' comparsa, il contenuto
dell'esame, l'identita' e la qualifica delle altre persone che  hanno
partecipato all'audizione. Detto  verbale  e'  trasmesso  alla  Parte
Richiedente. 
  4. Le Parti convengono, attraverso le proprie  Autorita'  Centrali,
di assegnare un interprete e/o un difensore alla persona comparsa. In
questo caso, deve essere consentito al difensore di  essere  presente
nel luogo in cui la persona si trova  nella  Parte  Richiesta  ovvero
dinanzi all'Autorita'  giudiziaria  della  Parte  Richiedente,  e  di
comunicare riservatamente a distanza con il prorprio assistito. 
  5. La Parte Richiesta puo' consentire l'impiego del collegamento in
videoconferenza  per  ogni  altra  finalita'  prevista  dal  presente
Trattato.