(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 13)
                             ARTICOLO 13 
     TRASMISSIONE SPONTANEA DI MEZZI DI PROVA E DI INFORMAZIONI 
 
  1. Per il tramite  delle  Autorita'  Centrali  ed  entro  i  limiti
previsti dalla propria legislazione interna, le autorita'  competenti
di ciascuna  Parte  possono,  senza  che  sia  stata  presentata  una
richiesta  di  assistenza  giudiziaria  in   tal   senso,   scambiare
informazioni e mezzi di prova rispetto a fatti penalmente  rilevanti,
ove ritengano che detta trasmissione sia tale da consentire all'altra
Parte: 
    a) di presentare una richiesta di assistenza giudiziaria ai sensi
del presente Trattato; 
    b) di avviare procedimenti penali; o 
    c) di favorire lo sviluppo di una indagine penale in corso. 
  2. La Parte che fornisce le informazioni puo', in conformita'  alla
propria  legislazione   interna,   vincolarne   l'uso   della   Parte
destinataria a  determinate  condizioni.  La  Parte  destinataria  e'
obbligata al rispetto di tali condizioni.