(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 14)
                             ARTICOLO 14 
        LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DI PERSONE E OGGETTI 
 
  Le autorita' competenti della Parte  Richiesta  adottano  tutte  le
misure previste dalla propria legislazione per  la  localizzazione  e
l'identificazione  delle  persone  e  degli  oggetti  indicati  nella
richiesta.