(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 2)
                             ARTICOLO 2 
         CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA ASSISTENZA GIUDIZIARIA 
 
  L'assistenza giudiziaria comprende: 
  1. la notifica di documenti; 
  2. l'acquisizione di prove o elementi materiali di prova; 
  3. la trasmissione di informazioni relative a movimenti  bancari  e
finanziari; 
  4. l'individuazione e identificazione di persone e oggetti; 
  5.  la  citazione  di  testimoni,  vittime,  persone  sottoposte  a
indagini o a processi penali, e periti per la comparizione volontaria
dinanzi all'autorita' competente nella Parte Richiedente; 
  6.  il  trasferimento  temporaneo  nel   territorio   della   Parte
Richiedente delle persone detenute ai  fini  della  comparizione  nel
processo  penale  in  qualita'  di  testimoni  o   vittime,   persone
sottoposte  a  indagini  o  a  processi  penali  o  per  altri   atti
processuali indicati nella richiesta; 
  7. l'esecuzione di misure sui beni; 
  8. la consegna di documenti,  oggetti  e  altre  prove  o  elementi
materiali di prova; 
  9. l'autorizzazione alla  presenza,  durante  l'esecuzione  di  una
richiesta, di rappresentanti delle autorita' competenti  della  Parte
Richiedente; 
  10. le richieste di esercizio dell'azione penale; 
  11. l'espletamento e trasmissione di perizie; 
  12.  l'assunzione  di  testimonianze,  interrogatori  o  di   altre
dichiarazioni; 
  13. l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o esame di  luoghi  o  di
cose; 
  14. l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti di beni e
sequestri; 
  15. le intercettazioni di comunicazioni; 
  16. qualsiasi altra forma di assistenza giudiziaria in  conformita'
alle finalita' del  presente  Trattato,  a  condizione  che  non  sia
incompatibile con le leggi della Parte Richiesta.