ARTICOLO 20 RICHIESTA DI ESERCIZIO DI AZIONE PENALE 1. Ciascuna delle Parti puo' presentare all'altra Parte una richiesta di esercizio dell'azione penale nei confronti di cittadini della Parte Richiesta, nonche' nei confronti degli apolidi che vivono stabilmente nel territorio di quest'ultima, accusati di aver commesso reati compresi nella giurisdizione della Parte Richiedente. 2. La Parte Richiesta trasmette la richiesta alle proprie Autorita' competenti, perche' sia adottata la decisione di esercitare l'azione penale secondo la propria legislazione interna. 3. Se in relazione al reato rispetto al quale e' stata esercitata l'azione penale sono promosse azioni civili dalle persone che hanno subito danni a causa del reato, le stesse sono esaminate nel procedimento penale. 4. La richiesta di esercizio dell'azione penale deve contenere: a) il nome dell'autorita' richiedente; b) il cognome e il nome della persona che e' stata accusata di aver commesso il reato, la sua nazionalita', il luogo di residenza e, se possibile, la sua descrizione fisica, una sua fotografia recente, le sue impronte digitali e gli altri dati che possono agevolarne l'identificazione; c) la descrizione e la qualificazione giuridica dei fatti che hanno dato luogo alla richiesta di esercizio dell'azione penale; d) l'indicazione piu' accurata possibile del tempo e del luogo dei fatti che hanno fondato la richiesta; e) qualora sia necessario, la richiesta di restituzione degli originali dei documenti e oggetti che costituiscono la prova materiale. 5. Alla richiesta di esercitare l'azione penale devono essere allegati: a) il testo delle norme penali e, se necessarie, di altre norme dell'ordinamento della Parte Richiedente che abbiano rilevanza per l'esercizio dell'azione penale; b) i fascicoli del procedimento penale o le loro copie certificate, nonche' le prove esistenti: c) la richiesta di risarcimento degli eventuali danni causati e, se possibile, la stima della loro entita': d) la richiesta di avviare l'azione penale da parte delle persone che hanno subito danni a causa del reato, se e' necessario secondo la legislazione della Parte Richiesta. 6. Al fine di garantire i diritti di terzi, su richiesta della Parte Richiedente, la Parte Richiesta restituisce gli originali dei documenti e gli oggetti che costituiscono la prova materiale. 7. La Parte Richiesta notifica senza indugio alla Parte Richiedente le misure adottate rispetto alla sua richiesta, comunica gli esiti dell'azione penale e invia copia della decisione adottata dall'Autorita' giudiziaria penale. 8. Nel momento in cui la Parte Richiesta comunica alla Parte Richiedente che accetta di avviare il rispettivo procedimento penale, l'Autorita' competente di quest'ultimo sospende il procedimento penale condotto nei confronti della persona per gli stessi fatti che formano oggetto della richiesta di esercizio dell'azione penale. 9. Se dopo la richiesta risulta che e' stata pronunciata una sentenza o che e' divenuta esecutiva una decisione emessa da un organo giudiziario della Parte Richiesta nei confronti della persona indicata nella richiesta, le Autorita' Competenti della Parte Richiedente non possono esercitare l'azione penale nei confronti della stessa per i medesimi fatti. 10. Qualora la Parte Richiesta adotti la decisione di non dare corso alla richiesta ovvero di rifiutare o concludere l'esercizio dell'azione penale, restituisce senza indugio alla Parte Richiedente i fascicoli e le prove materiali che le sono state trasmesse.