ARTICOLO 21 MISURE SU BENI 1. Le Parti cooperano per l'individuazione di beni, strumenti o proventi, diretti e indiretti, del reato, e applicano le misure adeguate rispetto ad essi, ai sensi della propria legislazione interna. Quanto sopra include le misure patrimoniali di prevenzione per la Repubblica Italiana o le misure in materia di extincion del derecho de dominio sobre bienes per la Repubblica di Colombia. 2. Tale cooperazione si basa sulle disposizioni del presente Trattato, nonche' sulle disposizioni corrispondenti della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale del 15 novembre 2000, in particolare sui suoi articoli 2, 12, 13 e 14, e si estende non solo ai reati previsti in tale Convenzione ma a qualsiasi altro fatto delittuoso, in osservanza del punto 2 dell'articolo 1 del presente Trattato. 3. Le Parti possono, ai sensi della propria legislazione interna, ripartire i beni o gli averi confiscati. A tal fine, esse concluderanno per ciascun caso gli accordi o le intese specifiche volte a determinare, tra le altre cose, i beni da dividere, l'entita' o la porzione degli stessi che spetta a ogni Parte ed eventuali condizioni particolari da applicare.