(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 21)
                             ARTICOLO 21 
                           MISURE SU BENI 
 
  1. Le Parti cooperano per l'individuazione  di  beni,  strumenti  o
proventi, diretti e indiretti,  del  reato,  e  applicano  le  misure
adeguate rispetto  ad  essi,  ai  sensi  della  propria  legislazione
interna. Quanto sopra include le misure patrimoniali  di  prevenzione
per la Repubblica Italiana o le misure in materia  di  extincion  del
derecho de dominio sobre bienes per la Repubblica di Colombia. 
  2. Tale  cooperazione  si  basa  sulle  disposizioni  del  presente
Trattato, nonche' sulle disposizioni corrispondenti della Convenzione
delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale  del
15 novembre 2000, in particolare sui suoi articoli 2, 12, 13 e 14,  e
si estende non solo ai  reati  previsti  in  tale  Convenzione  ma  a
qualsiasi  altro  fatto  delittuoso,  in  osservanza  del   punto   2
dell'articolo 1 del presente Trattato. 
  3. Le Parti possono, ai sensi della propria  legislazione  interna,
ripartire  i  beni  o  gli  averi  confiscati.  A  tal   fine,   esse
concluderanno per ciascun caso gli accordi  o  le  intese  specifiche
volte a determinare, tra le altre cose, i beni da dividere, l'entita'
o la porzione degli stessi che  spetta  a  ogni  Parte  ed  eventuali
condizioni particolari da applicare.