(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 22)
                             ARTICOLO 22 
                                SPESE 
 
  1. Fatto salvo un accordo su casi specifici tra le Parti, la  Parte
Richiesta si fa carico delle  spese  ordinarie  di  esecuzione  delle
richieste di assistenza giudiziaria, fatte salve  le  seguenti  spese
che sono a carico della Parte Richiedente: 
    a)  spese  relative  al  trasporto  delle  persone  nel   proprio
territorio, alla loro permanenza e al loro rientro, nei casi previsti
dagli articoli 15 e 17 del presente Trattato, nonche' altri  compensi
da corrispondere alle medesime persone; 
    b) rimborsi e onorari spettanti ai periti; 
    c) spese relative al trasporto, alla permanenza e  alla  presenza
dei rappresentanti di autorita' competenti  della  Parte  Richiedente
durante l'esecuzione della richiesta, nei casi previsti dal paragrafo
3 dell'articolo 10 del presente Trattato; 
    d) spese relative  all'invio  ed  alla  restituzione  di  oggetti
trasferiti dal territorio della Parte Richiesta al  territorio  della
Parte Richiedente; 
    e)  spese  relative   alla   protezione   di   persone   prevista
dall'articolo 18 del presente accordo. 
  2. Qualora la richiesta  comporti  spese  elevate  o  di  carattere
straordinario, come nel caso delle  squadre  investigative  comuni  e
delle consegne controllate, le  Autorita'  Centrali  delle  Parti  si
consultano  per  determinare  le  condizioni  alle  quali  si   dara'
esecuzione  alla  richiesta,  nonche'  le  modalita'   con   cui   si
sosterranno le spese.