ARTICOLO 22 SPESE 1. Fatto salvo un accordo su casi specifici tra le Parti, la Parte Richiesta si fa carico delle spese ordinarie di esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria, fatte salve le seguenti spese che sono a carico della Parte Richiedente: a) spese relative al trasporto delle persone nel proprio territorio, alla loro permanenza e al loro rientro, nei casi previsti dagli articoli 15 e 17 del presente Trattato, nonche' altri compensi da corrispondere alle medesime persone; b) rimborsi e onorari spettanti ai periti; c) spese relative al trasporto, alla permanenza e alla presenza dei rappresentanti di autorita' competenti della Parte Richiedente durante l'esecuzione della richiesta, nei casi previsti dal paragrafo 3 dell'articolo 10 del presente Trattato; d) spese relative all'invio ed alla restituzione di oggetti trasferiti dal territorio della Parte Richiesta al territorio della Parte Richiedente; e) spese relative alla protezione di persone prevista dall'articolo 18 del presente accordo. 2. Qualora la richiesta comporti spese elevate o di carattere straordinario, come nel caso delle squadre investigative comuni e delle consegne controllate, le Autorita' Centrali delle Parti si consultano per determinare le condizioni alle quali si dara' esecuzione alla richiesta, nonche' le modalita' con cui si sosterranno le spese.