(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 23)
                             ARTICOLO 23 
         STRUMENTI PER FAVORIRE LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA 
                          IN MATERIA PENALE 
 
  1. Le Parti cooperano, inoltre, tramite le seguenti modalita': 
    a)  scambio  di  esperienze  in  materia  di   indagini   penali,
terrorismo,  corruzione,  tratta  di  esseri  umani,  stupefacenti  e
sostanze chimiche, riciclaggio di denaro, criminalita' organizzata  e
reati connessi, tra gli altri; 
    b) scambio di informazioni sulle modifiche introdotte nei  propri
sistemi giudiziari e sui nuovi orientamenti  giurisprudenziali  nelle
materie oggetto del presente strumento, e 
    c) formazione  e  aggiornamento  dei  soggetti  incaricati  delle
indagini e dei processi penali. 
  2. Per la realizzazione delle attivita' e degli  incontri  previsti
dal presente Trattato, le Autorita' Centrali concordano  direttamente
la metodologia da utilizzare per ciascuno di essi,  nonche'  la  loro
durata e il numero dei partecipanti. 
  3. Le Parti, attraverso le proprie Autorita'  Centrali,  finanziano
la cooperazione alla quale si riferisce il presente  articolo  con  i
fondi assegnati nei  loro  rispettivi  bilanci,  secondo  le  proprie
disponibilita', la destinazione e quant'altro  stabilito  nelle  loro
rispettive legislazioni interne.