(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 24)
                             ARTICOLO 24 
                    SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI 
 
  1. Le autorita' competenti possono costituire, di  comune  accordo,
squadre investigative comuni per uno  scopo  determinato  e  per  una
durata limitata che puo' essere  prorogata  di  comune  accordo,  per
svolgere indagini penali nel territorio di una Parte o di entrambe le
Parti. 
  2.  La  composizione  della  squadra   e'   indicata   nell'accordo
costitutivo e puo' comprendere personale di polizia  giudiziaria  e/o
membri dell'autorita' giudiziaria. Una squadra  investigativa  comune
puo', in particolare, essere costituita quando: 
    a)  le  indagini  condotte  da  una  delle  Parti  su  reati  che
richiedono inchieste difficili e di notevole complessita' coinvolgono
l'altra Parte: 
    b) entrambe le Parti conducono Indagini  su  reati  che,  per  le
circostanze del caso, richiedono una azione coordinata e concertata. 
  3. La richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune
puo'  essere  presentata  dall'autorita'   competente   della   Parte
interessata,  che  propone  anche  le  forme  di  svolgimento   delle
attivita'. 
  4. Le richieste di costituzione di una squadra investigativa comune
contengono  proposte  in  merito  alla  composizione  della  squadra,
nonche' quanto previsto dall'articolo 14 del presente  Trattato,  per
quanto applicabile. 
  5. La squadra investigativa comune opera nel territorio delle Parti
secondo le seguenti condizioni generali: 
    a) il responsabile della  squadra  e'  l'autorita'  competente  -
quella che partecipa alle indagini penali o le dirige -  della  Parte
nel cui territorio la squadra interviene, e che agisce anche d'intesa
con il funzionario giudiziario dell'autorita' richiedente; 
    b) il responsabile della squadra opera  entro  i  limiti  di  sua
competenza in conformita' al diritto nazionale: 
    c) la squadra esercita la  propria  attivita'  nel  rispetto  del
diritto della Parte nel cui territorio interviene. Nello  svolgimento
delle loro funzioni, i membri della squadra rispondono  alla  persona
di cui al punto a), tenendo conto delle  condizioni  stabilite  dalle
rispettive autorita' nell'accordo di costituzione della squadra: 
    d) la Parte nel cui territorio la squadra  interviene  predispone
le condizioni organizzative necessarie per consentirle di operare. 
  6. In conformita' al presente  articolo,  i  membri  della  squadra
investigativa comune provenienti dalla Parte nel  cui  territorio  la
squadra  interviene  sono  denominati  «membri»,  mentre   i   membri
provenienti dall'altra Parte sono denominati «membri distaccati». 
  7. I membri distaccati  della  squadra  investigativa  comune  sono
autorizzati ad essere presenti nel territorio  della  Parte  nel  cui
territorio  la  squadra  interviene  quando  sono   adottate   misure
investigative. Tuttavia, per  ragioni  particolari,  il  responsabile
della  squadra  puo'  disporre   altrimenti   in   conformita'   alla
legislazione della Parte richiesta. 
  8. I membri distaccati della squadra investigativa comune  possono,
in  conformita'  alla  legislazione  della  Parte  Richiesta,  essere
incaricati dell'esecuzione di  specifiche  misure  investigative  dal
responsabile della squadra, qualora cio' sia  stato  approvato  dalle
competenti autorita' della Parte richiedente. 
  9. Se la squadra investigativa comune ravvisa la necessita' che nel
territorio   della   Parte   Richiedente   siano   adottate    misure
investigative, le persone distaccate dalla Parte Richiedente  possono
farne direttamente richiesta alle proprie  autorita'  competenti.  Le
misure in questione sono esaminate dalle competenti  Autorita'  della
Parte   Richiedente   secondo   le   medesime   condizioni   che   si
applicherebbero qualora fossero richieste nell'ambito di  un'indagine
condotta a livello nazionale. 
  10. Se la squadra investigativa comune necessita dell'assistenza di
uno Stato terzo, le autorita' competenti della Parte di intervento ne
possono  fare  richiesta  alle  autorita'  competenti   dello   Stato
interessato,   in   conformita'   agli   strumenti   o   disposizioni
applicabili. 
  11.  Ai  fini  di  un'indagine  penale   condotta   dalla   squadra
investigativa  comune,  un  membro  distaccato  della  squadra  puo',
conformemente al  suo  diritto  nazionale  e  nei  limiti  della  sua
competenza, fornire alla squadra le  informazioni  disponibili  nella
Parte che lo ha distaccato. 
  12. Le informazioni acquisite legalmente  da  un  membro  o  da  un
membro  distaccato  durante  la  sua  partecipazione  a  una  squadra
investigativa  comune,  che  le  autorita'  competenti  delle   Parti
interessate  non  potrebbero  altrimenti  acquisire,  possono  essere
utilizzate: 
    a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra; 
    b) per l'identificazione, l'indagine e il perseguimento di  altri
reati, previa autorizzazione della Parte nel cui territorio e'  stata
acquisita l'informazione. Detta  autorizzazione  puo'  essere  negata
soltanto quando l'uso in questione  compromette  le  indagini  penali
della  predetta  Parte   o   quando   quest'ultima   puo'   rifiutare
l'assistenza giudiziaria; 
    c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla  sicurezza
pubblica, fatte salve  le  disposizioni  del  punto  b)  in  caso  di
successivo avvio di un'indagine penale. 
  13. Gli atti e i documenti acquisiti in applicazione  del  presente
articolo sono assimilati a quelli acquisiti dalla  Parte  Richiedente
in esecuzione di una richiesta di assistenza avviata nell'ambito  del
presente Trattato. 
  14. Nella misura consentita  dalla  legislazione  delle  Parti,  e'
possibile decidere  che  persone  diverse  dai  rappresentanti  delle
autorita' competenti  delle  due  Parti,  appartenenti  ad  organismi
internazionali di investigazione e/o  di  polizia,  partecipino  alle
attivita' della squadra investigativa comune. I diritti conferiti  ai
membri o ai membri distaccati della squadra in  virtu'  del  presente
articolo non si applicano a tali persone, a meno  che  l'accordo  non
stabilisca altrimenti in modo chiaro. 
  15. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorita'
competenti le seguenti: 
    a)  per   la   Repubblica   Italiana:   l'Autorita'   Giudiziaria
procedente; 
    b) per la Repubblica di  Colombia:  la  Fiscalia  General  de  la
Nacion. 
  16. Le Autorita'  Competenti  devono  presentare  le  richieste  di
squadre investigative comuni per il tramite delle Autorita'  Centrali
indicate nell'articolo 3 del presente Trattato.