(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 26)
                             ARTICOLO 26 
                   CONSEGNE VIGILATE O CONTROLLATE 
 
  1. Ciascuna Parte puo' effettuare consegne controllate  o  vigilate
nel territorio dell'altra Parte volte ad acquisire elementi di  prova
in relazione alla  commissione  di  reati  o  per  l'identificazione,
l'individuazione e la cattura dei responsabili. 
  2. La decisione di effettuare consegne controllate  o  vigilate  e'
adottata in ciascun caso specifico dalle Autorita'  competenti  della
Parte Richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte. 
  3. Le consegne controllate o vigilate sono  effettuate  secondo  le
procedure  vigenti  nella  Parte  Richiesta  e  in  conformita'  alle
previsioni delle Convenzioni o Trattati bilaterali o multilaterali in
vigore tra le Parti. Le autorita' competenti  della  Parte  Richiesta
mantengono  il  diritto  di   iniziativa,   direzione   e   controllo
dell'operazione. 
  4. Si  applicano,  quanto  alle  spese,  le  disposizioni  previste
dall'articolo 22. 
  5. Agli effetti del presente articolo, si intendono come  autorita'
competenti le seguenti: 
    a)  per   la   Repubblica   Italiana:   l'Autorita'   Giudiziaria
procedente; 
    b) per la Repubblica di  Colombia:  la  Fiscalia  General  de  la
Nacion. 
  6. Le Autorita' Competenti devono presentare tutte le richieste  di
consegne controllate  o  vigilate  per  il  tramite  delle  Autorita'
Centrali indicate nell'articolo 3 del presente Trattato.