ARTICOLO 28 CONSULTAZIONI E SOLUZIONE DI CONTROVERSIE 1. Le Autorita' Centrali delle Parti, su proposta di' una di esse, avviano consultazioni su temi di interpretazione o applicazione del presente Trattato in generale o in relazione ad una specifica richiesta di assistenza. 2. Eventuali controversie che sorgano in ordine alla interpretazione o applicazione del presente Trattato saranno risolte per via diplomatica.