(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 28)
                             ARTICOLO 28 
              CONSULTAZIONI E SOLUZIONE DI CONTROVERSIE 
 
  1. Le Autorita' Centrali delle Parti, su proposta di' una di  esse,
avviano consultazioni su temi di interpretazione o  applicazione  del
presente Trattato  in  generale  o  in  relazione  ad  una  specifica
richiesta di assistenza. 
  2.   Eventuali   controversie   che   sorgano   in   ordine    alla
interpretazione o applicazione del presente Trattato saranno  risolte
per via diplomatica.