(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 3)
                             ARTICOLO 3 
                         AUTORITA' CENTRALI 
 
  1. Per  assicurare  la  debita  cooperazione  tra  le  Parti  nella
prestazione  dell'assistenza   giudiziaria   oggetto   del   presente
Trattato, si designano le seguenti Autorita' Centrali: 
    a)  per  la  Repubblica  Italiana  l'Autorita'  Centrale  e'   il
Ministero della Giustizia; 
    b) per la Repubblica di Colombia sono Autorita' Centrali: 
    per  le  richieste  di  assistenza  giudiziaria  trasmesse   alla
Repubblica di Colombia, l'Autorita' Centrale e' la  Fiscalia  General
de la Nacion; le richieste di assistenza giudiziaria presentate dalla
Repubblica di Colombia alla  Repubblica  Italiana  nella  fase  delle
indagini sono trasmesse dalla Fiscalia General de la Nacion  e  nella
fase processuale dal Ministerio de Justicia y del Derecho. 
  2. Le Parti si notificano reciprocamente, senza  indugio,  per  via
diplomatica, ogni cambiamento  delle  proprie  Autorita'  Centrali  e
degli ambiti di competenza. 
  3.  Le  Autorita'  Centrali  delle  Parti  trasmettono  e  ricevono
direttamente  le  richieste  di  assistenza  giudiziaria  a  cui   si
riferisce il presente Trattato e le relative risposte. 
  4.  L'Autorita'  Centrale  della  Parte  Richiesta  da'   sollecita
esecuzione alle richieste di assistenza giudiziaria  o  le  trasmette
alle autorita' competenti per la loro esecuzione. 
  5.  Qualora  l'Autorita'  Centrale   trasmetta   la   richiesta   a
un'autorita' competente per la sua esecuzione, raccomanda la rapida e
adeguata esecuzione della richiesta da parte di detta autorita'.