ARTICOLO 3 AUTORITA' CENTRALI 1. Per assicurare la debita cooperazione tra le Parti nella prestazione dell'assistenza giudiziaria oggetto del presente Trattato, si designano le seguenti Autorita' Centrali: a) per la Repubblica Italiana l'Autorita' Centrale e' il Ministero della Giustizia; b) per la Repubblica di Colombia sono Autorita' Centrali: per le richieste di assistenza giudiziaria trasmesse alla Repubblica di Colombia, l'Autorita' Centrale e' la Fiscalia General de la Nacion; le richieste di assistenza giudiziaria presentate dalla Repubblica di Colombia alla Repubblica Italiana nella fase delle indagini sono trasmesse dalla Fiscalia General de la Nacion e nella fase processuale dal Ministerio de Justicia y del Derecho. 2. Le Parti si notificano reciprocamente, senza indugio, per via diplomatica, ogni cambiamento delle proprie Autorita' Centrali e degli ambiti di competenza. 3. Le Autorita' Centrali delle Parti trasmettono e ricevono direttamente le richieste di assistenza giudiziaria a cui si riferisce il presente Trattato e le relative risposte. 4. L'Autorita' Centrale della Parte Richiesta da' sollecita esecuzione alle richieste di assistenza giudiziaria o le trasmette alle autorita' competenti per la loro esecuzione. 5. Qualora l'Autorita' Centrale trasmetta la richiesta a un'autorita' competente per la sua esecuzione, raccomanda la rapida e adeguata esecuzione della richiesta da parte di detta autorita'.