(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 6)
                             ARTICOLO 6 
                               LINGUE 
 
  Qualunque richiesta di assistenza giudiziaria, i documenti allegati
e le informazioni  supplementari,  previste  dal  presente  Trattato,
devono essere accompagnati dalla traduzione nella lingua della  Parte
Richiesta.