(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 7)
                             ARTICOLO 7 
               RIFIUTO O DIFFERIMENTO DELL'ASSISTENZA 
 
  1. L'assistenza giudiziaria  puo'  essere  rifiutata  totalmente  o
parzialmente quando: 
    a)  l'esecuzione  della  richiesta  puo'  arrecare   danno   alla
sovranita', alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri  interessi
essenziali della Parte Richiesta; 
    b) l'esecuzione della richiesta e'  contraria  alla  legislazione
della Parte  Richiesta  o  non  e'  conforme  alle  disposizioni  del
presente Trattato; 
    c) la richiesta si riferisce ai medesimi fatti  per  i  quali  la
persona nei confronti della quale si procede nella Parte  Richiedente
e' gia' stata condannata o  assolta  con  sentenza  definitiva  nella
Parte Richiesta o il reato e' prescritto per la Parte Richiedente; 
    d) la richiesta si  riferisce  a  reati  militari  che  non  sono
previsti nella legislazione penale comune; 
    e) la Parte Richiesta ha fondate  ragioni  per  ritenere  che  la
richiesta e' stata presentata al fine di processare una  persona  per
motivi di razza, di sesso, di religione, di nazionalita', di  origine
etnica, di appartenenza a un determinato gruppo sociale, di  opinioni
politiche  o  che  la  situazione  di  tale   persona   puo'   essere
pregiudicata per taluna di queste ragioni; 
    f) La richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o  ad
un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano
reati politici: 
      i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica
o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo, o di un membro  della
sua famiglia; 
      ii)  i  reati  di  terrorismo  e  qualsiasi  altro  reato   non
considerato  reato  politico  ai   sensi   di   qualsiasi   trattato,
convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli  Stati  sono
parti; 
    g) Il reato per cui si procede e' punito dalla Parte  Richiedente
con una pena vietata dalla legge della Parte Richiesta. 
  2. Il segreto bancario o tributario non puo' essere utilizzato come
motivo per rifiutare l'assistenza giudiziaria. 
  3. La Parte Richiesta puo' differire o rifiutare l'esecuzione della
richiesta qualora ritenga che la sua esecuzione possa pregiudicare  o
ostacolare un'indagine o procedimento giudiziario in  corso  nel  suo
territorio. 
  4. Prima di differire o rifiutare l'esecuzione di una richiesta  di
assistenza,  la  Parte   Richiesta   valuta   la   possibilita'   che
l'assistenza giudiziaria sia concessa  alle  condizioni  che  ritiene
necessarie. Se la  Parte  Richiedente  accetta  l'assistenza  a  tali
condizioni, e' obbligata a soddisfarle. 
  5.  Se  la  Parte  Richiesta  decide  di  differire   o   rifiutare
l'assistenza giudiziaria, deve informarne la Parte Richiedente per il
tramite della sua Autorita' Centrale,  indicando  i  motivi  di  tale
decisione.