ARTICOLO 8 VALIDITA' DEI DOCUMENTI 1. Tutti i documenti, registri, dichiarazioni e qualsiasi altro materiale trasmesso ai sensi del presente Trattato non richiedono legalizzazione, apostille, autenticazione ne' altri requisiti formali. 2. I documenti, i registri, le dichiarazioni e qualsiasi altro materiale trasmesso dall'Autorita' Centrale della Parte Richiesta devono essere ammessi come prova, senza che siano necessarie altre garanzie o prove di autenticita'. 3. La nota di trasmissione dell'Autorita' Centrale deve garantire l'autenticita' dei documenti trasmessi.