(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 8)
                             ARTICOLO 8 
                       VALIDITA' DEI DOCUMENTI 
 
  1. Tutti i documenti, registri,  dichiarazioni  e  qualsiasi  altro
materiale trasmesso ai sensi del  presente  Trattato  non  richiedono
legalizzazione,  apostille,  autenticazione   ne'   altri   requisiti
formali. 
  2. I documenti, i registri,  le  dichiarazioni  e  qualsiasi  altro
materiale trasmesso dall'Autorita'  Centrale  della  Parte  Richiesta
devono essere ammessi come prova, senza che  siano  necessarie  altre
garanzie o prove di autenticita'. 
  3. La nota di trasmissione dell'Autorita' Centrale  deve  garantire
l'autenticita' dei documenti trasmessi.