(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 9)
                             ARTICOLO 9 
     RISERVATEZZA E LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI 
 
  1. Su richiesta dell'Autorita' Centrale della Parte Richiedente, la
Parte Richiesta, in conformita'  al  proprio  ordinamento  giuridico,
assicura la  riservatezza  circa  la  ricezione  della  richiesta  di
assistenza giudiziaria, il suo contenuto  e  le  eventuali  attivita'
intraprese sulla base  della  stessa,  salvo  che  la  rimozione  del
vincolo  di  riservatezza  sia  necessaria  per  l'esecuzione   della
richiesta. 
  2. Se per l'esecuzione della richiesta e' necessaria  la  rimozione
del   vincolo   di   riservatezza,   la   Parte   Richiesta    chiede
l'autorizzazione  della  Parte  Richiedente,  tramite   comunicazione
scritta. In assenza di tale autorizzazione non dara' esecuzione  alla
richiesta. 
  3. La Parte Richiedente non utilizza alcuna  delle  informazioni  o
delle prove acquisite tramite il presente Trattato a fini diversi  da
quelli dichiarati nella richiesta di  assistenza  giudiziaria,  senza
previa autorizzazione della Parte Richiesta. 
  4. In casi particolari, se la Parte Richiedente ritiene  necessario
diffondere e utilizzare, totalmente o parzialmente, le informazioni o
le prove a fini diversi da quelli specificati, richiede  la  relativa
autorizzazione alla  Parte  Richiesta,  la  quale  puo'  concedere  o
rifiutare, totalmente o parzialmente, quanto richiesto.