(Protocollo-art. 1)
                             PROTOCOLLO 
          SUI REGISTRI DELLE EMISSIONI E DEI TRASFERIMENTI 
                       DI SOSTANZE INQUINANTI 
 
  Firmato a Kiev il 21 maggio 2003 
 
  Le parti del presente Protocollo 
  rammentando l'articolo 5, paragrafo 9 e l'articolo 10, paragrafo  2
della  Convenzione  del  1998  sull'accesso  alle  informazioni,   la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso  alla
giustizia in materia ambientale («Convenzione di Aarhus»), 
  riconoscendo che i registri delle emissioni e dei trasferimenti  di
sostanze  inquinanti  rappresentano  un  meccanismo  importante   per
accrescere la responsabilita' delle imprese, ridurre l'inquinamento e
promuovere   lo   sviluppo   sostenibile,   come   affermato    nella
dichiarazione di Lucca adottata  nella  prima  riunione  delle  Parti
della convenzione di Aarhus. 
  visto il principio n. 10 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e
lo sviluppo del 1992, 
  visti inoltre i principi e gli impegni  concordati  nel  1992  alla
conferenza delle  Nazioni  Unite  sull'ambiente  e  lo  sviluppo,  in
particolare le disposizioni del capitolo 19 di Agenda 21, 
  prendendo atto del programma per l'ulteriore attuazione  di  Agenda
21, adottato nel 1997 dall'Assemblea  generale  delle  Nazioni  Unite
nella sua  diciannovesima  sessione  straordinaria,  che  chiede  tra
l'altro l'aumento delle capacita' e delle risorse  nazionali  per  la
raccolta, l'elaborazione e  la  diffusione  delle  informazioni  onde
facilitare l'accesso del pubblico alle informazioni  sulle  tematiche
ambientali di rilevanza mondiale mediante strumenti adeguati, 
  visto il piano di attuazione del vertice  mondiale  sullo  sviluppo
sostenibile del 2002, che  promuove  l'elaborazione  di  informazioni
coerenti ed integrate sulle sostanze  chimiche,  ad  esempio  tramite
registri nazionali delle emissioni e dei  trasferimenti  di  sostanze
inquinanti, 
  tenendo  conto  dell'attivita'  del  Forum  intergovernativo  sulla
sicurezza delle sostanze chimiche, in particolare la dichiarazione di
Bahia del 2000 sulla sicurezza delle sostanze chimiche, le  priorita'
d'intervento dopo il 2000 e il piano d'azione  per  la  creazione  di
registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e
la realizzazione di inventari delle emissioni, 
  tenendo inoltre conto delle attivita'  intraprese  nel  quadro  del
Programma interorganizzazioni per la corretta gestione delle sostanze
chimiche, 
  tenendo conto altresi' dell'attivita'  dell'Organizzazione  per  la
cooperazione e  lo  sviluppo  economico  (OCSE),  in  particolare  la
raccomandazione del Consiglio di tale organizzazione in  merito  alla
realizzazione di registri delle  emissioni  e  dei  trasferimenti  di
sostanze inquinanti, in cui il Consiglio  invita  i  paesi  membri  a
istituire e rendere accessibili al pubblico registri nazionali  delle
emissioni e dei trasferimenti delle sostanze inquinanti, 
  desiderose di creare un meccanismo che contribuisca a permettere ad
ogni individuo delle generazioni presenti e future di  vivere  in  un
ambiente adeguato alla sua  salute  e  al  suo  benessere  garantendo
l'elaborazione di sistemi di informazione ambientale  accessibili  al
pubblico, 
  desiderose altresi' di garantire  che  l'elaborazione  di  siffatti
sistemi  tenga  conto  di  principi  che  concorrono  allo   sviluppo
sostenibile, quali l'approccio precauzionale sancito nel principio n.
15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, 
  riconoscendo il collegamento tra sistemi adeguati  di  informazione
ambientale e l'esercizio dei diritti  sanciti  dalla  convenzione  di
Aarhus, 
  constatando  la  necessita'  di  cooperare  con  altre   iniziative
internazionali in materia di sostanze inquinanti e rifiuti,  tra  cui
la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti del
2012  e  la  convenzione  di  Basilea  sul  controllo  dei  movimenti
transfrontalieri di rifiuti pericolosi e  del  loro  smaltimento  del
1989, 
  riconoscendo che gli obiettivi di un'impostazione integrata volta a
ridurre al minimo l'inquinamento e la quantita' di  rifiuti  prodotti
dagli impianti industriali e da altre fonti sono il raggiungimento di
un livello elevato  di  tutela  dell'ambiente  nel  suo  insieme,  il
progresso in direzione di uno sviluppo sostenibile e senza rischi per
l'ambiente e la protezione della salute delle generazioni presenti  e
future, 
  convinte che i registri delle  emissioni  e  dei  trasferimenti  di
sostanze inquinanti siano uno strumento efficace sotto il profilo dei
costi per promuovere il miglioramento delle  prestazioni  ambientali,
consentire al pubblico di accedere alle informazioni  sulle  sostanze
inquinanti emesse e trasferite all'interno delle diverse comunita'  e
da una comunita' all'altra e per consentire ai governi di seguire  le
evoluzioni in atto, dimostrare i progressi compiuti  nella  riduzione
dell'inquinamento, controllare l'attuazione  di  determinati  accordi
internazionali,  definire  le  priorita'  e  valutare   i   progressi
realizzati  attraverso  le  politiche  e  i  programmi   in   materia
ambientale, 
  ritenendo che i registri delle emissioni  e  dei  trasferimenti  di
sostanze  inquinanti  possano  produrre  benefici  tangibili  per  il
settore  industriale   migliorando   la   gestione   delle   sostanze
inquinanti, 
  osservando le possibilita'  esistenti  di  utilizzare  i  dati  dei
registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze  inquinanti,
unitamente  alle  pertinenti  informazioni   sanitarie,   ambientali,
demografiche, economiche o di altro tipo, per  comprendere  meglio  i
potenziali problemi, individuare i «punti critici»,  adottare  misure
preventive e di attenuazione e  definire  le  priorita'  di  gestione
ambientale, 
  riconoscendo l'importanza di  tutelare  la  privacy  delle  persone
fisiche  identificate  o   identificabili   nel   trattamento   delle
informazioni  contenute  nei   registri   delle   emissioni   e   dei
trasferimenti di sostanze inquinanti secondo  quanto  disposto  dalle
norme internazionali applicabili in materia di tutela dei dati, 
  riconoscendo  inoltre  l'importanza  dell'istituzione  di   sistemi
nazionali di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze
inquinanti compatibili a livello  internazionale  per  accrescere  la
comparabilita' dei dati, 
  osservando che molti Stati membri della Commissione  economica  per
l'Europa delle  Nazioni  Unite,  la  Comunita'  europea  e  le  Parti
dell'Accordo  nordamericano  di  libero  scambio  si  adoperano   per
raccogliere  da  varie  fonti  dati  relativi  alle  emissioni  e  ai
trasferimenti  di  sostanze  inquinanti  e  rendere  accessibili   al
pubblico le informazioni in questione e riconoscendo  in  particolare
la lunga e preziosa esperienza di alcuni paesi in questo campo, 
  tenendo conto delle diverse impostazioni adottate  per  i  registri
delle emissioni gia' istituiti e dell'esigenza di evitare doppioni  e
riconoscendo pertanto che e' necessaria una certa flessibilita', 
  sollecitando la graduale realizzazione di registri nazionali  delle
emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, 
  sollecitando inoltre l'istituzione di collegamenti tra  i  registri
nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze  inquinanti
e i sistemi informativi  riguardanti  altre  emissioni  di  interesse
pubblico, 
  hanno convenuto quanto segue: 
 
                               Art. 1 
                                Scopo 
 
  Il presente Protocollo ha lo  scopo  di  migliorare  l'accesso  del
pubblico  alle  informazioni  attraverso   l'istituzione   su   scala
nazionale di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze
inquinanti (pollutant release and transfer registers - PRTR) coerenti
e integrati nel rispetto delle disposizioni del presente  Protocollo,
in grado di agevolare la  partecipazione  del  pubblico  ai  processi
decisionali in campo  ambientale  e  di  contribuire  a  prevenire  e
ridurre l'inquinamento dell'ambiente.