PROTOCOLLO SUI REGISTRI DELLE EMISSIONI E DEI TRASFERIMENTI DI SOSTANZE INQUINANTI Firmato a Kiev il 21 maggio 2003 Le parti del presente Protocollo rammentando l'articolo 5, paragrafo 9 e l'articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («Convenzione di Aarhus»), riconoscendo che i registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti rappresentano un meccanismo importante per accrescere la responsabilita' delle imprese, ridurre l'inquinamento e promuovere lo sviluppo sostenibile, come affermato nella dichiarazione di Lucca adottata nella prima riunione delle Parti della convenzione di Aarhus. visto il principio n. 10 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, visti inoltre i principi e gli impegni concordati nel 1992 alla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, in particolare le disposizioni del capitolo 19 di Agenda 21, prendendo atto del programma per l'ulteriore attuazione di Agenda 21, adottato nel 1997 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua diciannovesima sessione straordinaria, che chiede tra l'altro l'aumento delle capacita' e delle risorse nazionali per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni onde facilitare l'accesso del pubblico alle informazioni sulle tematiche ambientali di rilevanza mondiale mediante strumenti adeguati, visto il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002, che promuove l'elaborazione di informazioni coerenti ed integrate sulle sostanze chimiche, ad esempio tramite registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, tenendo conto dell'attivita' del Forum intergovernativo sulla sicurezza delle sostanze chimiche, in particolare la dichiarazione di Bahia del 2000 sulla sicurezza delle sostanze chimiche, le priorita' d'intervento dopo il 2000 e il piano d'azione per la creazione di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e la realizzazione di inventari delle emissioni, tenendo inoltre conto delle attivita' intraprese nel quadro del Programma interorganizzazioni per la corretta gestione delle sostanze chimiche, tenendo conto altresi' dell'attivita' dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), in particolare la raccomandazione del Consiglio di tale organizzazione in merito alla realizzazione di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, in cui il Consiglio invita i paesi membri a istituire e rendere accessibili al pubblico registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti delle sostanze inquinanti, desiderose di creare un meccanismo che contribuisca a permettere ad ogni individuo delle generazioni presenti e future di vivere in un ambiente adeguato alla sua salute e al suo benessere garantendo l'elaborazione di sistemi di informazione ambientale accessibili al pubblico, desiderose altresi' di garantire che l'elaborazione di siffatti sistemi tenga conto di principi che concorrono allo sviluppo sostenibile, quali l'approccio precauzionale sancito nel principio n. 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, riconoscendo il collegamento tra sistemi adeguati di informazione ambientale e l'esercizio dei diritti sanciti dalla convenzione di Aarhus, constatando la necessita' di cooperare con altre iniziative internazionali in materia di sostanze inquinanti e rifiuti, tra cui la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti del 2012 e la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 1989, riconoscendo che gli obiettivi di un'impostazione integrata volta a ridurre al minimo l'inquinamento e la quantita' di rifiuti prodotti dagli impianti industriali e da altre fonti sono il raggiungimento di un livello elevato di tutela dell'ambiente nel suo insieme, il progresso in direzione di uno sviluppo sostenibile e senza rischi per l'ambiente e la protezione della salute delle generazioni presenti e future, convinte che i registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti siano uno strumento efficace sotto il profilo dei costi per promuovere il miglioramento delle prestazioni ambientali, consentire al pubblico di accedere alle informazioni sulle sostanze inquinanti emesse e trasferite all'interno delle diverse comunita' e da una comunita' all'altra e per consentire ai governi di seguire le evoluzioni in atto, dimostrare i progressi compiuti nella riduzione dell'inquinamento, controllare l'attuazione di determinati accordi internazionali, definire le priorita' e valutare i progressi realizzati attraverso le politiche e i programmi in materia ambientale, ritenendo che i registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti possano produrre benefici tangibili per il settore industriale migliorando la gestione delle sostanze inquinanti, osservando le possibilita' esistenti di utilizzare i dati dei registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, unitamente alle pertinenti informazioni sanitarie, ambientali, demografiche, economiche o di altro tipo, per comprendere meglio i potenziali problemi, individuare i «punti critici», adottare misure preventive e di attenuazione e definire le priorita' di gestione ambientale, riconoscendo l'importanza di tutelare la privacy delle persone fisiche identificate o identificabili nel trattamento delle informazioni contenute nei registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti secondo quanto disposto dalle norme internazionali applicabili in materia di tutela dei dati, riconoscendo inoltre l'importanza dell'istituzione di sistemi nazionali di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti compatibili a livello internazionale per accrescere la comparabilita' dei dati, osservando che molti Stati membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, la Comunita' europea e le Parti dell'Accordo nordamericano di libero scambio si adoperano per raccogliere da varie fonti dati relativi alle emissioni e ai trasferimenti di sostanze inquinanti e rendere accessibili al pubblico le informazioni in questione e riconoscendo in particolare la lunga e preziosa esperienza di alcuni paesi in questo campo, tenendo conto delle diverse impostazioni adottate per i registri delle emissioni gia' istituiti e dell'esigenza di evitare doppioni e riconoscendo pertanto che e' necessaria una certa flessibilita', sollecitando la graduale realizzazione di registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, sollecitando inoltre l'istituzione di collegamenti tra i registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e i sistemi informativi riguardanti altre emissioni di interesse pubblico, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Scopo Il presente Protocollo ha lo scopo di migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni attraverso l'istituzione su scala nazionale di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (pollutant release and transfer registers - PRTR) coerenti e integrati nel rispetto delle disposizioni del presente Protocollo, in grado di agevolare la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale e di contribuire a prevenire e ridurre l'inquinamento dell'ambiente.