(Protocollo-art. 10)
                               Art. 10 
                       Valutazione qualitativa 
 
  1. Ciascuna Parte impone ai proprietari o ai gestori degli impianti
soggetti agli  obblighi  di  comunicazione  di  cui  all'articolo  7,
paragrafo 1 di garantire la qualita' delle informazioni comunicate. 
  2. Ciascuna Parte garantisce  che  i  dati  contenuti  nel  proprio
registro siano sottoposti a  valutazione  qualitativa  dall'autorita'
competente, in particolare sotto il profilo della completezza,  della
coerenza e della credibilita', tenendo conto delle  linee  direttrici
eventualmente elaborate dalla riunione delle Parti.