Art. 10 Valutazione qualitativa 1. Ciascuna Parte impone ai proprietari o ai gestori degli impianti soggetti agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 di garantire la qualita' delle informazioni comunicate. 2. Ciascuna Parte garantisce che i dati contenuti nel proprio registro siano sottoposti a valutazione qualitativa dall'autorita' competente, in particolare sotto il profilo della completezza, della coerenza e della credibilita', tenendo conto delle linee direttrici eventualmente elaborate dalla riunione delle Parti.