(Protocollo-art. 11)
                               Art. 11 
               Accesso del pubblico alle informazioni 
 
  1.  Ciascuna  Parte  garantisce   l'accesso   del   pubblico   alle
informazioni contenute nel proprio registro  delle  emissioni  e  dei
trasferimenti di sostanze inquinanti senza prescrivere  l'obbligo  di
far  valere  un  interesse  e  ai  sensi  del  presente   Protocollo,
provvedendo anzitutto affinche' il proprio registro sia  direttamente
consultabile   per   via   elettronica   attraverso   le   reti    di
telecomunicazione pubbliche. 
  2. Laddove non sia possibile al pubblico consultare le informazioni
contenute nel suo registro in maniera agevole  e  diretta  con  mezzi
elettronici, ciascuna  Parte  garantisce  che  la  propria  autorita'
competente fornisca su richiesta le  informazioni  in  questione  con
qualsiasi altro mezzo  efficace,  il  piu'  rapidamente  possibile  e
comunque entro un mese dalla presentazione della richiesta. 
  3. Fatto salvo il paragrafo 4, ciascuna Parte garantisce  l'accesso
gratuito alle informazioni contenute nel suo registro. 
  4. Ciascuna Parte puo' consentire alla propria autorita' competente
di chiedere un corrispettivo in denaro per la riproduzione e  l'invio
postale delle informazioni specifiche di cui al paragrafo 2, ma  tale
corrispettivo non supera un importo ragionevole. 
  5. Laddove non sia possibile al pubblico consultare le informazioni
contenute nel suo registro in maniera agevole  e  diretta  con  mezzi
elettronici, ciascuna Parte facilita l'accesso elettronico al proprio
registro in luoghi accessibili al pubblico,  ad  esempio  biblioteche
pubbliche, uffici degli enti locali o altri luoghi adatti.