(Protocollo-art. 12)
                               Art. 12 
                            Riservatezza 
 
  1.  Ciascuna  Parte  puo'  autorizzare  l'autorita'  competente   a
mantenere riservate le informazioni contenute nel registro qualora la
divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare: 
    a)  le  relazioni  internazionali,  la  difesa  nazionale  o   la
sicurezza pubblica; 
    b) lo svolgimento di procedimenti giudiziari, la possibilita' per
qualsiasi persona di avere un processo equo  o  la  possibilita'  per
l'autorita' pubblica di  svolgere  indagini  di  carattere  penale  o
disciplinare; 
    c) la riservatezza delle informazioni commerciali e  industriali,
qualora essa sia tutelata dalla legge  a  salvaguardia  di  legittimi
interessi economici; 
    d) i diritti di proprieta' intellettuale; oppure 
    e)  la  riservatezza  dei  dati  e/o  dei   fascicoli   personali
riguardanti le persone fisiche se queste  non  hanno  acconsentito  a
divulgare  le  suddette  informazioni  al  pubblico,   qualora   tale
riservatezza sia tutelata dal diritto nazionale. 
  I suddetti motivi di riservatezza  devono  essere  interpretati  in
modo restrittivo,  tenendo  conto  dell'interesse  pubblico  tutelato
dalla divulgazione  delle  informazioni  nonche'  del  fatto  che  le
informazioni stesse attengano o meno alle emissioni nell'ambiente. 
  2.  Nel  quadro  del  paragrafo  1,  lettera  c)  viene  presa   in
considerazione la divulgazione,  secondo  le  norme  dell'ordinamento
nazionale, di  qualsiasi  informazione  sulle  emissioni  utile  alla
tutela dell'ambiente. 
  3. Ogniqualvolta siano mantenute riservate  informazioni  ai  sensi
del paragrafo 1, il registro indica che tipo d'informazione e'  stato
omesso, ad esempio fornendo,  se  possibile,  informazioni  generiche
sulla  composizione  chimica  delle  sostanze,  nonche'   il   motivo
dell'omissione.