(Protocollo-art. 13)
                               Art. 13 
Partecipazione del pubblico alla realizzazione dei registri nazionali
     delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti 
 
  1.   Ciascuna   Parte   garantisce   adeguate    opportunita'    di
partecipazione del pubblico alla realizzazione del  proprio  registro
nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze  inquinanti
nel quadro dell'ordinamento nazionale. 
  2. Ai fini del paragrafo 1, ciascuna Parte  offre  al  pubblico  la
possibilita' di accedere gratuitamente alle informazioni sulle misure
proposte per la realizzazione del proprio  registro  nazionale  delle
emissioni e dei  trasferimenti  di  sostanze  inquinanti  nonche'  di
presentare commenti, informazioni, analisi  o  pareri  pertinenti  ai
fini del processo decisionale; l'autorita' competente tiene in debita
considerazione tale contributo del pubblico. 
  3. Ciascuna Parte garantisce che,  quando  sia  stata  adottata  la
decisione di istituire  o  modificare  in  maniera  significativa  il
proprio registro, siano rese tempestivamente disponibili al  pubblico
informazioni riguardanti la decisione e le considerazioni su cui essa
si fonda.