(Protocollo-art. 14)
                               Art. 14 
                       Accesso alla giustizia 
 
  1. Nell'ambito della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte
provvede affinche' chiunque  ritenga  che  la  propria  richiesta  di
informazioni formulata ai sensi dell'articolo  11,  paragrafo  2  sia
stata ignorata, immotivatamente respinta in tutto  o  in  parte,  non
abbia ricevuto  una  risposta  adeguata  o  comunque  non  sia  stata
trattata in modo conforme alle disposizioni di tale paragrafo,  possa
ricorrere  dinanzi  all'autorita'  giudiziaria  o  ad  altro   organo
indipendente e imparziale istituito dalla legge. 
  2. Le  disposizioni  del  paragrafo  1  lasciano  impregiudicati  i
diritti e gli obblighi delle Parti  previsti  dai  trattati  relativi
all'oggetto del presente articolo applicabili tra esse.