Art. 14 Accesso alla giustizia 1. Nell'ambito della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinche' chiunque ritenga che la propria richiesta di informazioni formulata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 sia stata ignorata, immotivatamente respinta in tutto o in parte, non abbia ricevuto una risposta adeguata o comunque non sia stata trattata in modo conforme alle disposizioni di tale paragrafo, possa ricorrere dinanzi all'autorita' giudiziaria o ad altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti previsti dai trattati relativi all'oggetto del presente articolo applicabili tra esse.