Art. 15 Sviluppo delle capacita' 1. Ciascuna Parte promuove la sensibilizzazione del pubblico riguardo al proprio registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e garantisce la disponibilita' di assistenza e indicazioni utili per la consultazione del registro e per la comprensione e l'utilizzo delle informazioni in esso contenute. 2. Ciascuna Parte dovrebbe provvedere a rafforzare adeguatamente le capacita' degli organismi e autorita' competenti e fornire loro orientamenti utili ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal presente Protocollo.