Art. 16 Cooperazione internazionale 1. Le Parti cooperano e si prestano reciproca assistenza nelle forme opportune: a) nell'ambito di iniziative internazionali a sostegno degli obiettivi del presente Protocollo; b) previo consenso tra le Parti interessate, nell'attuazione dei sistemi nazionali previsti dal presente Protocollo; c) condividendo informazioni ai sensi del presente Protocollo sulle emissioni e i trasferimenti di sostanze inquinanti in zone di frontiera; d) condividendo informazioni ai sensi del presente Protocollo sui trasferimenti di sostanze inquinanti tra le Parti. 2. Le Parti incoraggiano la cooperazione reciproca e con le organizzazioni internazionali pertinenti al fine di promuovere: a) la sensibilizzazione del pubblico a livello internazionale; b) il trasferimento di tecnologie; c) la fornitura di assistenza tecnica alle Parti che sono paesi in via di sviluppo e alle Parti le cui economie attraversano una fase di transizione in relazione alle questioni oggetto del presente Protocollo.