(Protocollo-art. 16)
                               Art. 16 
                     Cooperazione internazionale 
 
  1. Le Parti cooperano e  si  prestano  reciproca  assistenza  nelle
forme opportune: 
    a) nell'ambito di  iniziative  internazionali  a  sostegno  degli
obiettivi del presente Protocollo; 
    b) previo consenso tra le Parti interessate, nell'attuazione  dei
sistemi nazionali previsti dal presente Protocollo; 
    c) condividendo informazioni ai  sensi  del  presente  Protocollo
sulle emissioni e i trasferimenti di sostanze inquinanti in  zone  di
frontiera; 
    d) condividendo informazioni ai sensi del presente Protocollo sui
trasferimenti di sostanze inquinanti tra le Parti. 
  2. Le  Parti  incoraggiano  la  cooperazione  reciproca  e  con  le
organizzazioni internazionali pertinenti al fine di promuovere: 
    a) la sensibilizzazione del pubblico a livello internazionale; 
    b) il trasferimento di tecnologie; 
    c) la fornitura di assistenza tecnica alle Parti che  sono  paesi
in via di sviluppo e alle Parti le cui economie attraversano una fase
di transizione in  relazione  alle  questioni  oggetto  del  presente
Protocollo.