(Protocollo-art. 17)
                               Art. 17 
                        Riunione delle parti 
 
  1. E' istituita una riunione delle Parti. La sua prima sessione  ha
luogo entro due anni dall'entrata in vigore del presente  Protocollo.
Successivamente, le sessioni ordinarie della riunione delle Parti  si
tengono subito  prima,  parallelamente  o  subito  dopo  le  riunioni
ordinarie delle Parti  della  convenzione,  salvo  diversa  decisione
delle Parti del presente Protocollo. La riunione delle Parti  convoca
una sessione straordinaria se lo decide nel  corso  di  una  sessione
ordinaria oppure su richiesta scritta  di  qualsiasi  Parte  purche',
entro sei mesi dalla  data  in  cui  il  segretario  esecutivo  della
Commissione economica per l'Europa  ne  abbia  dato  comunicazione  a
tutte le Parti, la richiesta ottenga il sostegno di almeno  un  terzo
delle Parti. 
  2. La riunione delle Parti segue in maniera costante l'attuazione e
l'evoluzione del presente Protocollo  mediante  relazioni  periodiche
delle Parti. A tal fine essa: 
    a) esamina l'istituzione  dei  registri  delle  emissioni  e  dei
trasferimenti di sostanze inquinanti, promuovendone il  potenziamento
e la convergenza graduali; 
    b) definisce linee direttrici volte ad agevolare la comunicazione
dei  dati  ad  opera  delle  Parti  tenendo   conto,   al   riguardo,
dell'esigenza di evitare doppioni; 
    c) elabora un programma di lavoro; 
    d)  esamina  e,  ove  opportuno,  adotta  provvedimenti  atti   a
rafforzare la cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 16; 
    e) istituisce gli organi ausiliari che ritiene necessari; 
    f)  esamina  e  adotta  le  proposte  di  modifica  del  presente
Protocollo e dei suoi allegati che ritiene necessarie per  perseguire
gli scopi del presente Protocollo, ai sensi dell'articolo 20; 
    g) nella sua prima sessione, esamina e adotta consensualmente  il
proprio regolamento interno  e  quello  dei  suoi  organi  ausiliari,
tenendo conto dei regolamenti interni adottati dalla  riunione  delle
Parti della convenzione; 
    h) valuta l'opportunita' di definire consensualmente disposizioni
finanziarie  e  meccanismi  di  assistenza  tecnica  per   facilitare
l'attuazione del presente Protocollo; 
    i) sollecita, ove opportuno, la collaborazione di altri organismi
internazionali competenti onde conseguire gli obiettivi del  presente
Protocollo; 
    j) valuta e adotta qualsiasi ulteriore  iniziativa  necessaria  a
favorire il conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, ad
esempio l'adozione di linee direttrici e di  raccomandazioni  atte  a
promuoverne l'attuazione. 
  3. La riunione delle  Parti  agevola  lo  scambio  di  informazioni
sull'esperienza acquisita nella comunicazione dei  dati  relativi  ai
trasferimenti in funzione della sostanza inquinante e dei rifiuti  ed
esamina tale esperienza  per  approfondire  la  possibilita'  di  far
convergere le  due  impostazioni  tenendo  conto  dell'interesse  del
pubblico a disporre  delle  informazioni  ai  sensi  dell'articolo  1
nonche'  dell'efficacia  complessiva  dei  registri  nazionali  delle
emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti. 
  4. Le Nazioni Unite, le  loro  agenzie  specializzate  e  l'Agenzia
internazionale  dell'energia  atomica  nonche'   gli   Stati   o   le
organizzazioni  regionali  d'integrazione  economica  che,  in  forza
dell'articolo 24, siano ammesse  a  firmare  il  presente  Protocollo
senza   tuttavia   esserne   Parti,   nonche'    le    organizzazioni
intergovernative competenti nei campi cui si  riferisce  il  presente
Protocollo, sono ammessi a partecipare come osservatori alle sessioni
della riunione delle Parti. L'ammissione e  la  partecipazione  degli
osservatori sono disciplinate dal regolamento interno adottato  dalla
riunione delle Parti. 
  5. Qualsiasi organizzazione non governativa  che  abbia  competenza
nei settori cui si riferisce il presente Protocollo ed abbia espresso
al segretario esecutivo della Commissione economica per  l'Europa  il
desiderio di essere rappresentata  in  una  sessione  della  riunione
delle Parti, viene ammessa a parteciparvi in qualita' di osservatrice
salvo vi si opponga un terzo  delle  Parti  presenti  alla  sessione.
L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono  disciplinate
dal regolamento interno adottato dalla riunione delle Parti.