Art. 17 Riunione delle parti 1. E' istituita una riunione delle Parti. La sua prima sessione ha luogo entro due anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo. Successivamente, le sessioni ordinarie della riunione delle Parti si tengono subito prima, parallelamente o subito dopo le riunioni ordinarie delle Parti della convenzione, salvo diversa decisione delle Parti del presente Protocollo. La riunione delle Parti convoca una sessione straordinaria se lo decide nel corso di una sessione ordinaria oppure su richiesta scritta di qualsiasi Parte purche', entro sei mesi dalla data in cui il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa ne abbia dato comunicazione a tutte le Parti, la richiesta ottenga il sostegno di almeno un terzo delle Parti. 2. La riunione delle Parti segue in maniera costante l'attuazione e l'evoluzione del presente Protocollo mediante relazioni periodiche delle Parti. A tal fine essa: a) esamina l'istituzione dei registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, promuovendone il potenziamento e la convergenza graduali; b) definisce linee direttrici volte ad agevolare la comunicazione dei dati ad opera delle Parti tenendo conto, al riguardo, dell'esigenza di evitare doppioni; c) elabora un programma di lavoro; d) esamina e, ove opportuno, adotta provvedimenti atti a rafforzare la cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 16; e) istituisce gli organi ausiliari che ritiene necessari; f) esamina e adotta le proposte di modifica del presente Protocollo e dei suoi allegati che ritiene necessarie per perseguire gli scopi del presente Protocollo, ai sensi dell'articolo 20; g) nella sua prima sessione, esamina e adotta consensualmente il proprio regolamento interno e quello dei suoi organi ausiliari, tenendo conto dei regolamenti interni adottati dalla riunione delle Parti della convenzione; h) valuta l'opportunita' di definire consensualmente disposizioni finanziarie e meccanismi di assistenza tecnica per facilitare l'attuazione del presente Protocollo; i) sollecita, ove opportuno, la collaborazione di altri organismi internazionali competenti onde conseguire gli obiettivi del presente Protocollo; j) valuta e adotta qualsiasi ulteriore iniziativa necessaria a favorire il conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, ad esempio l'adozione di linee direttrici e di raccomandazioni atte a promuoverne l'attuazione. 3. La riunione delle Parti agevola lo scambio di informazioni sull'esperienza acquisita nella comunicazione dei dati relativi ai trasferimenti in funzione della sostanza inquinante e dei rifiuti ed esamina tale esperienza per approfondire la possibilita' di far convergere le due impostazioni tenendo conto dell'interesse del pubblico a disporre delle informazioni ai sensi dell'articolo 1 nonche' dell'efficacia complessiva dei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti. 4. Le Nazioni Unite, le loro agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica nonche' gli Stati o le organizzazioni regionali d'integrazione economica che, in forza dell'articolo 24, siano ammesse a firmare il presente Protocollo senza tuttavia esserne Parti, nonche' le organizzazioni intergovernative competenti nei campi cui si riferisce il presente Protocollo, sono ammessi a partecipare come osservatori alle sessioni della riunione delle Parti. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono disciplinate dal regolamento interno adottato dalla riunione delle Parti. 5. Qualsiasi organizzazione non governativa che abbia competenza nei settori cui si riferisce il presente Protocollo ed abbia espresso al segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa il desiderio di essere rappresentata in una sessione della riunione delle Parti, viene ammessa a parteciparvi in qualita' di osservatrice salvo vi si opponga un terzo delle Parti presenti alla sessione. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono disciplinate dal regolamento interno adottato dalla riunione delle Parti.