(Protocollo-art. 18)
                               Art. 18 
                           Diritto di voto 
 
  1.  Fatto  salvo  il  paragrafo  2,  ciascuna  Parte  del  presente
Protocollo dispone di un voto. 
  2. Per l'esercizio del  diritto  di  voto  nelle  materie  di  loro
competenza,  le  organizzazioni  regionali  d'integrazione  economica
dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati  membri
che sono Parti  del  presente  Protocollo.  Tali  organizzazioni  non
esercitano il diritto di voto se i rispettivi Stati membri esercitano
il proprio e viceversa.