Art. 18 Diritto di voto 1. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna Parte del presente Protocollo dispone di un voto. 2. Per l'esercizio del diritto di voto nelle materie di loro competenza, le organizzazioni regionali d'integrazione economica dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto se i rispettivi Stati membri esercitano il proprio e viceversa.