(Protocollo-art. 2)
                               Art. 2 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente Protocollo: 
  1. per «Parte» si intende, salvo diversa indicazione, uno  Stato  o
un'organizzazione   regionale   d'integrazione   economica   di   cui
all'articolo  24  che  abbia  convenuto  di  essere  vincolato/a  dal
presente Protocollo e per il/la quale il Protocollo sia in vigore; 
  2. per «Convenzione» si intende la  Convenzione  sull'accesso  alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi  decisionali
e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa ad  Aarhus
(Danimarca) il 25 giugno 1998; 
  3.  per  «pubblico»  si  intende  una  o  piu'  persone  fisiche  o
giuridiche e, ai sensi della  legislazione  o  prassi  nazionale,  le
associazioni, organizzazioni o gruppi costituiti da tali persone; 
  4. per «impianto» si intende una o piu' installazioni sullo  stesso
sito o su siti attigui, appartenenti o gestite dalla  stessa  persona
fisica o giuridica; 
  5. per «autorita' competente» si intendono le autorita' nazionali o
qualsiasi altro organismo competente designato da una delle Parti per
gestire un sistema  nazionale  di  registri  delle  emissioni  e  dei
trasferimenti di sostanze inquinanti; 
  6. per «sostanza inquinante» si intende qualsiasi sostanza o gruppo
di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o la salute umana  a
causa delle loro proprieta' e della loro introduzione nell'ambiente; 
  7. per «emissione» si intende qualsiasi  introduzione  di  sostanze
inquinanti nell'ambiente in  seguito  a  qualsiasi  attivita'  umana,
volontaria o involontaria,  abituale  o  straordinaria,  compresi  il
versamento, l'emissione, lo scarico, l'iniezione e lo  smaltimento  o
attraverso reti fognarie non attrezzate  per  il  trattamento  finale
delle acque reflue; 
  8. per «trasferimento fuori sito» si intende lo spostamento oltre i
confini dell'impianto di sostanze inquinanti o rifiuti destinati allo
smaltimento o al recupero e di sostanze inquinanti contenute in acque
reflue destinate al trattamento; 
  9. per «fonti diffuse» si intendono le numerose fonti disperse o di
dimensioni ridotte  che  possono  emettere  sostanze  inquinanti  nel
suolo, nell'atmosfera o nell'acqua, il cui impatto combinato su  tali
comparti puo' essere significativo e per  le  quali  non  e'  pratico
raccogliere relazioni per ciascuna fonte separata; 
  10. l'aggettivo «nazionale», usato con  riferimento  agli  obblighi
imposti dal presente Protocollo alle Parti  che  sono  organizzazioni
regionali d'integrazione economica, si intende riferito alla  regione
in questione salvo diversa indicazione; 
  11. per «rifiuti» si intendono sostanze od oggetti: 
    a) smaltiti o recuperati, 
    b) destinati allo smaltimento o al recupero, oppure 
    c) da smaltire o da recuperare ai sensi delle leggi nazionali, 
  12. per  «rifiuti  pericolosi»  si  intendono  i  rifiuti  definiti
pericolosi ai sensi delle leggi nazionali; 
  13. per «altri rifiuti» si intendono i rifiuti  diversi  da  quelli
pericolosi; 
  14. per «acque reflue»  si  intendono  le  acque  usate  contenenti
sostanze od oggetti disciplinate dalle leggi nazionali.