Art. 2 Definizioni Ai fini del presente Protocollo: 1. per «Parte» si intende, salvo diversa indicazione, uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica di cui all'articolo 24 che abbia convenuto di essere vincolato/a dal presente Protocollo e per il/la quale il Protocollo sia in vigore; 2. per «Convenzione» si intende la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998; 3. per «pubblico» si intende una o piu' persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, organizzazioni o gruppi costituiti da tali persone; 4. per «impianto» si intende una o piu' installazioni sullo stesso sito o su siti attigui, appartenenti o gestite dalla stessa persona fisica o giuridica; 5. per «autorita' competente» si intendono le autorita' nazionali o qualsiasi altro organismo competente designato da una delle Parti per gestire un sistema nazionale di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti; 6. per «sostanza inquinante» si intende qualsiasi sostanza o gruppo di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o la salute umana a causa delle loro proprieta' e della loro introduzione nell'ambiente; 7. per «emissione» si intende qualsiasi introduzione di sostanze inquinanti nell'ambiente in seguito a qualsiasi attivita' umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi il versamento, l'emissione, lo scarico, l'iniezione e lo smaltimento o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue; 8. per «trasferimento fuori sito» si intende lo spostamento oltre i confini dell'impianto di sostanze inquinanti o rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero e di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate al trattamento; 9. per «fonti diffuse» si intendono le numerose fonti disperse o di dimensioni ridotte che possono emettere sostanze inquinanti nel suolo, nell'atmosfera o nell'acqua, il cui impatto combinato su tali comparti puo' essere significativo e per le quali non e' pratico raccogliere relazioni per ciascuna fonte separata; 10. l'aggettivo «nazionale», usato con riferimento agli obblighi imposti dal presente Protocollo alle Parti che sono organizzazioni regionali d'integrazione economica, si intende riferito alla regione in questione salvo diversa indicazione; 11. per «rifiuti» si intendono sostanze od oggetti: a) smaltiti o recuperati, b) destinati allo smaltimento o al recupero, oppure c) da smaltire o da recuperare ai sensi delle leggi nazionali, 12. per «rifiuti pericolosi» si intendono i rifiuti definiti pericolosi ai sensi delle leggi nazionali; 13. per «altri rifiuti» si intendono i rifiuti diversi da quelli pericolosi; 14. per «acque reflue» si intendono le acque usate contenenti sostanze od oggetti disciplinate dalle leggi nazionali.