(Protocollo-art. 20)
                               Art. 20 
                             Emendamenti 
 
  1.  Qualsiasi  Parte  puo'   proporre   emendamenti   al   presente
Protocollo. 
  2. Le proposte di emendamento del presente Protocollo sono valutate
durante una sessione della riunione delle Parti. 
  3. Qualsiasi proposta di emendamento  del  presente  Protocollo  e'
comunicata per iscritto al segretariato, che la trasmette a tutte  le
Parti, agli altri Stati  e  organizzazioni  regionali  d'integrazione
economica che abbiano convenuto  di  essere  vincolati  dal  presente
Protocollo e per i quali il Protocollo  non  sia  ancora  entrato  in
vigore e ai firmatari almeno sei mesi prima della sessione durante la
quale sara' presentata per l'adozione. 
  4. Le Parti compiono tutti gli sforzi possibili per raggiungere  un
accordo per consenso  sulle  proposte  di  emendamento  del  presente
Protocollo. Qualora nonostante tutti  gli  sforzi  compiuti  non  sia
possibile raggiungere il consenso, come ultimo ricorso  l'emendamento
e' adottato a maggioranza di tre quarti  delle  Parti  presenti  alla
sessione e votanti. 
  5. Ai fini del presente articolo, per «Parti  presenti  e  votanti»
s'intendono le Parti presenti che  esprimano  un  voto  favorevole  o
contrario. 
  6. Il segretariato  comunica  qualsiasi  emendamento  del  presente
Protocollo adottato a norma del paragrafo 4 al  depositario,  che  lo
trasmette a  tutte  le  Parti,  agli  altri  Stati  e  organizzazioni
regionali d'integrazione economica che abbiano  convenuto  di  essere
vincolati dal presente Protocollo e per i quali il Protocollo non sia
ancora entrato in vigore e ai firmatari. 
  7. Ogni emendamento che non riguardi un allegato entra  in  vigore,
per le Parti che lo  hanno  ratificato,  accettato  o  approvato,  il
novantesimo giorno successivo alla data  in  cui  il  depositario  ha
ricevuto gli strumenti di ratifica, accettazione  o  approvazione  di
almeno tre quarti delle Parti che erano tali al momento dell'adozione
dell'emendamento.   In   seguito,   per   qualsiasi   altra    Parte,
l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno  successivo  alla
data in cui  detta  Parte  ha  depositato  il  proprio  strumento  di
ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento. 
  8. Qualora una Parte non  accetti  un  emendamento  riguardante  un
allegato, essa ne informa per iscritto il  depositario  entro  dodici
mesi  dalla  data  di  trasmissione  dell'emendamento  da  parte  del
depositario medesimo. Quest'ultimo informa  immediatamente  tutte  le
Parti di tutte le notifiche ricevute. Le Parti  possono  ritirare  in
qualsiasi momento una precedente notifica di non accettazione,  e  in
tal caso l'emendamento dell'allegato entra in  vigore  per  la  Parte
interessata. 
  9. Allo scadere di dodici mesi dalla data di trasmissione da  parte
del depositario  ai  sensi  del  paragrafo  6,  l'emendamento  di  un
allegato entra in vigore per le Parti che non  hanno  presentato  una
notifica al depositario ai sensi del paragrafo 8, a condizione che in
quel momento non piu' di un terzo  delle  Parti  che  erano  tali  al
momento dell'adozione dell'emendamento abbia presentato una  notifica
relativa ad esso. 
  10. Se un emendamento di un allegato e' collegato direttamente a un
emendamento del presente Protocollo, il nuovo  emendamento  entra  in
vigore soltanto al momento dell'entrata  in  vigore  dell'emendamento
del Protocollo.