(Protocollo-art. 22)
                               Art. 22 
              Controllo dell'osservanza del Protocollo 
 
  Nella sua prima sessione la riunione  delle  Parti  stabilisce  per
consenso procedure di  cooperazione  e  meccanismi  istituzionali  di
natura extragiudiziale, non contenziosa e consultiva volti a valutare
e promuovere l'osservanza delle disposizioni del presente  Protocollo
e ad affrontare i casi di mancata osservanza.  Nello  stabilire  tali
procedure e meccanismi, la riunione delle Parti esamina  tra  l'altro
l'opportunita' di accettare informazioni trasmesse  dal  pubblico  su
questioni connesse al presente Protocollo.