(Protocollo-art. 23)
                               Art. 23 
                   Risoluzione delle controversie 
 
  1. Qualora sull'interpretazione o  sull'applicazione  del  presente
Protocollo sorga una  controversia  fra  due  o  piu'  Parti,  queste
cercano di risolverla attraverso  negoziati  o  attraverso  qualsiasi
altro mezzo  pacifico  di  risoluzione  delle  controversie  da  esse
ritenuto opportuno. 
  2. All'atto della firma,  ratifica,  accettazione,  approvazione  o
adesione al presente Protocollo, o in qualsiasi  momento  successivo,
uno Stato puo' dichiarare per iscritto al depositario di  riconoscere
come obbligatorio, per ogni controversia  non  risolta  a  norma  del
paragrafo 1, uno o entrambi i seguenti  mezzi  di  risoluzione  delle
controversie nei  confronti  delle  Parti  che  accettino  lo  stesso
obbligo: 
    a) il deferimento della controversia alla Corte internazionale di
giustizia; 
    b) la procedura di arbitrato definita nell'allegato IV. 
  Le  organizzazioni  regionali  di  integrazione  economica  possono
rendere una dichiarazione  di  effetto  equivalente  con  riferimento
all'arbitrato, secondo le procedure di cui alla lettera b). 
  3. Se le parti della controversia hanno accettato entrambi i  mezzi
di risoluzione  indicati  nel  paragrafo  2,  la  controversia  viene
deferita unicamente alla Corte internazionale di giustizia, salvo che
le parti non decidano diversamente.