(Protocollo-art. 26)
                               Art. 26 
           Ratifica, accettazione, approvazione e adesione 
 
  1. Il presente Protocollo e' soggetto a  ratifica,  accettazione  o
approvazione  degli  Stati  e  delle  organizzazioni   regionali   di
integrazione economica  di  cui  all'articolo  24  da  cui  e'  stato
sottoscritto. 
  2. Il presente Protocollo e'  aperto  all'adesione  degli  Stati  e
delle organizzazioni  regionali  di  integrazione  economica  di  cui
all'articolo 24 a decorrere dal 1° gennaio 2004. 
  3. Qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica  di
cui all'articolo 24 che diventi Parte del presente  Protocollo  senza
che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte e' soggetta a tutti gli
obblighi imposti dal Protocollo stesso.  Qualora  uno  o  piu'  Stati
membri di tale organizzazione siano Parti  del  presente  Protocollo,
l'organizzazione e i suoi Stati  membri  stabiliscono  le  rispettive
responsabilita' ai fini dell'adempimento degli obblighi  imposti  dal
Protocollo stesso. In tal caso, l'organizzazione e gli  Stati  membri
non possono esercitare  contemporaneamente  i  diritti  previsti  dal
presente Protocollo. 
  4. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione  o
adesione, ciascuna organizzazione regionale di integrazione economica
di cui all'articolo 24 dichiara il proprio ambito di competenza nelle
materie disciplinate dal presente  Protocollo.  Dette  organizzazioni
informano inoltre il depositario di  ogni  modifica  sostanziale  del
proprio ambito di competenza.