(Protocollo-art. 27)
                               Art. 27 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente Protocollo entra in  vigore  il  novantesimo  giorno
successivo  alla  data  del  deposito  del  sedicesimo  strumento  di
ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 
  2.  Ai  fini  del  paragrafo  1,  gli  strumenti  depositati  dalle
organizzazioni regionali di integrazione economica non sono computati
in aggiunta a quelli depositati dai rispettivi Stati membri. 
  3. Per ogni  Stato  od  organizzazione  regionale  di  integrazione
economica che ratifichi, accetti o approvi il presente  Protocollo  o
vi aderisca dopo il deposito del sedicesimo  strumento  di  ratifica,
accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra in  vigore
il  novantesimo  giorno  successivo  alla  data  del  deposito  dello
strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte
di tale Stato od organizzazione.