(Protocollo-art. 3)
                               Art. 3 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Ciascuna Parte adotta  i  necessari  provvedimenti  legislativi,
regolamentari e di altra natura e le pertinenti misure di  esecuzione
al fine di attuare il presente Protocollo. 
  2. Le disposizioni del  presente  Protocollo  non  pregiudicano  il
diritto delle Parti  di  mantenere  o  istituire  un  registro  delle
emissioni e dei trasferimenti di sostanze  inquinanti  piu'  ampio  o
piu'  accessibile  al  pubblico  di  quanto  imposto   dal   presente
Protocollo. 
  3. Ciascuna Parte adotta le misure atte a garantire che il pubblico
e i dipendenti di un impianto che denuncino  ad  autorita'  pubbliche
una violazione della normativa nazionale di attuazione  del  presente
Protocollo  da  parte  di  un   impianto   non   siano   danneggiati,
perseguitati o  molestati  dai  responsabili  dell'impianto  o  dalle
autorita' pubbliche per avere denunciato la violazione. 
  4.  Nell'attuare  il  presente  Protocollo  ciascuna  Parte   segue
l'approccio  precauzionale  sancito  nel  principio   n.   15   della
dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992. 
  5. Per limitare la  duplicazione  delle  relazioni,  i  sistemi  di
registri delle emissioni e dei trasferimenti di  sostanze  inquinanti
possono essere integrati,  nella  misura  del  possibile,  con  fonti
d'informazione esistenti, quali meccanismi di  notificazione  coperti
da licenza o autorizzazione di esercizio. 
  6. Le Parti si  sforzano  di  raggiungere  una  convergenza  tra  i
registri nazionali delle emissioni e dei  trasferimenti  di  sostanze
inquinanti.