Art. 3 Disposizioni generali 1. Ciascuna Parte adotta i necessari provvedimenti legislativi, regolamentari e di altra natura e le pertinenti misure di esecuzione al fine di attuare il presente Protocollo. 2. Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano il diritto delle Parti di mantenere o istituire un registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti piu' ampio o piu' accessibile al pubblico di quanto imposto dal presente Protocollo. 3. Ciascuna Parte adotta le misure atte a garantire che il pubblico e i dipendenti di un impianto che denuncino ad autorita' pubbliche una violazione della normativa nazionale di attuazione del presente Protocollo da parte di un impianto non siano danneggiati, perseguitati o molestati dai responsabili dell'impianto o dalle autorita' pubbliche per avere denunciato la violazione. 4. Nell'attuare il presente Protocollo ciascuna Parte segue l'approccio precauzionale sancito nel principio n. 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992. 5. Per limitare la duplicazione delle relazioni, i sistemi di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti possono essere integrati, nella misura del possibile, con fonti d'informazione esistenti, quali meccanismi di notificazione coperti da licenza o autorizzazione di esercizio. 6. Le Parti si sforzano di raggiungere una convergenza tra i registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.