(Protocollo-Allegato IV)
                                                          Allegato IV 
 
  Arbitrato 
  1. Qualora una controversia venga sottoposta ad arbitrato in  forza
dell'articolo 23, paragrafo 2 del presente Protocollo, la parte o  le
parti notifica(no) la materia  del  contendere  attraverso  i  canali
diplomatici alla o alle controparti e al segretariato,  indicando  in
particolare  gli  articoli  del  presente  Protocollo   di   cui   e'
controversa  l'interpretazione  o  l'applicazione.  Il   segretariato
trasmette le informazioni ricevute a  tutte  le  Parti  del  presente
Protocollo. 
  2. Il tribunale arbitrale si compone di tre membri.  Le  due  parti
della controversia nominano ciascuna un arbitro; i due arbitri  cosi'
nominati designano di comune accordo un terzo arbitro che  assume  le
funzioni di presidente. Questi non deve essere  cittadino  di  alcuna
delle parti della controversia, ne' risiedere nel territorio  di  una
di esse, ne' essere al servizio di una  di  esse,  ne'  essersi  gia'
occupato della questione a qualsiasi titolo. 
  3. Se il presidente del tribunale arbitrale non e' stato  designato
entro due mesi  dalla  nomina  del  secondo  arbitro,  il  segretario
esecutivo della Commissione economica per l'Europa, su  richiesta  di
una  parte  della  controversia,  designa  il  presidente  entro   un
ulteriore termine di due mesi. 
  4. Se una parte della controversia non procede alla  nomina  di  un
arbitro entro due mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1,  l'altra
parte informa al riguardo il segretario esecutivo  della  Commissione
economica per l'Europa,  che  designa  il  presidente  del  tribunale
arbitrale  entro  un  ulteriore  termine  di  due  mesi.  Non  appena
designato, il presidente  chiede  alla  parte  che  non  ha  nominato
l'arbitro  di  provvedere  alla  nomina  entro  due   mesi.   Decorso
inutilmente tale termine, il  presidente  ne  informa  il  segretario
esecutivo della Commissione economica per l'Europa che  procede  alla
nomina entro un ulteriore termine di due mesi. 
  5. Il tribunale decide a norma del diritto internazionale  e  delle
disposizioni del presente Protocollo. 
  6.  Ogni  tribunale  istituito  ai  sensi  del  presente   allegato
stabilisce il proprio regolamento interno. 
  7. Le decisioni del tribunale, tanto sulle questioni  di  procedura
quanto su quelle di merito, sono prese a maggioranza dei membri. 
  8.  Il  tribunale  prende  qualsiasi  provvedimento  opportuno  per
l'accertamento dei fatti. 
  9. Le parti della controversia agevolano l'attivita' del  tribunale
arbitrale ed in particolare, con tutti i mezzi a loro disposizione: 
    a) forniscono al tribunale tutti i  documenti,  i  servizi  e  le
informazioni utili; 
    b) se necessario, mettono il tribunale in  condizione  di  citare
testimoni o periti e di raccogliere le loro deposizioni. 
  10. Le parti  e  gli  arbitri  tutelano  il  segreto  di  tutte  le
informazioni riservate acquisite durante il procedimento arbitrale. 
  11.  Il  tribunale  puo',  su  richiesta  di   una   delle   parti,
raccomandare l'adozione di misure provvisorie di salvaguardia. 
  12. Se una delle parti della controversia non  compare  dinanzi  al
tribunale o rinuncia a difendere la propria causa, l'altra parte puo'
chiedere al collegio di continuare il procedimento e di  emettere  la
decisione finale. L'assenza o la rinuncia di una parte a difendere la
propria causa non osta allo svolgimento del  procedimento.  Prima  di
pronunciare  la  decisione  finale,  il  tribunale   arbitrale   deve
accertarsi che la domanda sia fondata in fatto e in diritto. 
  13. Il tribunale arbitrale puo' conoscere e decidere delle  domande
riconvenzionali direttamente connesse all'oggetto della controversia. 
  14.  Salvo  che  il  tribunale  arbitrale  decida   altrimenti   in
considerazione delle particolari circostanze del caso, le  spese  del
tribunale, compresa la remunerazione dei suoi membri, sono  sostenute
dalle parti in eguale misura. Il tribunale tiene  un  registro  delle
proprie spese e fornisce alle parti un rendiconto conclusivo. 
  15.  Ogni  Parte  del  presente  Protocollo  che  abbia,   riguardo
all'oggetto della controversia, un interesse giuridicamente rilevante
e che possa subire gli  effetti  di  una  decisione  sul  caso,  puo'
intervenire nel procedimento previo consenso del tribunale. 
  16. Il tribunale arbitrale pronuncia la decisione entro cinque mesi
dalla sua costituzione salvo che ritenga necessaria una  proroga  per
un termine non superiore a cinque mesi. 
  17. La decisione del tribunale arbitrale deve essere motivata. Essa
e' definitiva e vincolante per tutte le parti della controversia.  La
decisione viene comunicata dal tribunale arbitrale alle  parti  e  al
segretariato. Il segretariato trasmette le  informazioni  ricevute  a
tutte le Parti del presente Protocollo. 
  18.   Qualsiasi   controversia   tra    le    parti    in    merito
all'interpretazione o  all'esecuzione  della  decisione  finale  puo'
essere sottoposta da una di esse  al  tribunale  arbitrale  che  l'ha
emessa, o se questo non puo' essere investito della questione, ad  un
altro tribunale costituito a tal fine nello stesso modo del primo.