Allegato IV Arbitrato 1. Qualora una controversia venga sottoposta ad arbitrato in forza dell'articolo 23, paragrafo 2 del presente Protocollo, la parte o le parti notifica(no) la materia del contendere attraverso i canali diplomatici alla o alle controparti e al segretariato, indicando in particolare gli articoli del presente Protocollo di cui e' controversa l'interpretazione o l'applicazione. Il segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti del presente Protocollo. 2. Il tribunale arbitrale si compone di tre membri. Le due parti della controversia nominano ciascuna un arbitro; i due arbitri cosi' nominati designano di comune accordo un terzo arbitro che assume le funzioni di presidente. Questi non deve essere cittadino di alcuna delle parti della controversia, ne' risiedere nel territorio di una di esse, ne' essere al servizio di una di esse, ne' essersi gia' occupato della questione a qualsiasi titolo. 3. Se il presidente del tribunale arbitrale non e' stato designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, su richiesta di una parte della controversia, designa il presidente entro un ulteriore termine di due mesi. 4. Se una parte della controversia non procede alla nomina di un arbitro entro due mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, l'altra parte informa al riguardo il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che designa il presidente del tribunale arbitrale entro un ulteriore termine di due mesi. Non appena designato, il presidente chiede alla parte che non ha nominato l'arbitro di provvedere alla nomina entro due mesi. Decorso inutilmente tale termine, il presidente ne informa il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa che procede alla nomina entro un ulteriore termine di due mesi. 5. Il tribunale decide a norma del diritto internazionale e delle disposizioni del presente Protocollo. 6. Ogni tribunale istituito ai sensi del presente allegato stabilisce il proprio regolamento interno. 7. Le decisioni del tribunale, tanto sulle questioni di procedura quanto su quelle di merito, sono prese a maggioranza dei membri. 8. Il tribunale prende qualsiasi provvedimento opportuno per l'accertamento dei fatti. 9. Le parti della controversia agevolano l'attivita' del tribunale arbitrale ed in particolare, con tutti i mezzi a loro disposizione: a) forniscono al tribunale tutti i documenti, i servizi e le informazioni utili; b) se necessario, mettono il tribunale in condizione di citare testimoni o periti e di raccogliere le loro deposizioni. 10. Le parti e gli arbitri tutelano il segreto di tutte le informazioni riservate acquisite durante il procedimento arbitrale. 11. Il tribunale puo', su richiesta di una delle parti, raccomandare l'adozione di misure provvisorie di salvaguardia. 12. Se una delle parti della controversia non compare dinanzi al tribunale o rinuncia a difendere la propria causa, l'altra parte puo' chiedere al collegio di continuare il procedimento e di emettere la decisione finale. L'assenza o la rinuncia di una parte a difendere la propria causa non osta allo svolgimento del procedimento. Prima di pronunciare la decisione finale, il tribunale arbitrale deve accertarsi che la domanda sia fondata in fatto e in diritto. 13. Il tribunale arbitrale puo' conoscere e decidere delle domande riconvenzionali direttamente connesse all'oggetto della controversia. 14. Salvo che il tribunale arbitrale decida altrimenti in considerazione delle particolari circostanze del caso, le spese del tribunale, compresa la remunerazione dei suoi membri, sono sostenute dalle parti in eguale misura. Il tribunale tiene un registro delle proprie spese e fornisce alle parti un rendiconto conclusivo. 15. Ogni Parte del presente Protocollo che abbia, riguardo all'oggetto della controversia, un interesse giuridicamente rilevante e che possa subire gli effetti di una decisione sul caso, puo' intervenire nel procedimento previo consenso del tribunale. 16. Il tribunale arbitrale pronuncia la decisione entro cinque mesi dalla sua costituzione salvo che ritenga necessaria una proroga per un termine non superiore a cinque mesi. 17. La decisione del tribunale arbitrale deve essere motivata. Essa e' definitiva e vincolante per tutte le parti della controversia. La decisione viene comunicata dal tribunale arbitrale alle parti e al segretariato. Il segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti del presente Protocollo. 18. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione o all'esecuzione della decisione finale puo' essere sottoposta da una di esse al tribunale arbitrale che l'ha emessa, o se questo non puo' essere investito della questione, ad un altro tribunale costituito a tal fine nello stesso modo del primo.