(Protocollo-art. 4)
                               Art. 4 
Elementi fondamentali di un sistema di registri delle emissioni e dei
                trasferimenti di sostanze inquinanti 
 
  Ai sensi del  presente  Protocollo,  ciascuna  Parte  istituisce  e
mantiene un registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di
sostanze inquinanti accessibile al pubblico che: 
    a) distingue per impianto i dati relativi alle fonti puntuali; 
    b) presenta i dati relativi alle fonti diffuse; 
    c) presenta i dati in funzione della sostanza  inquinante  o  dei
rifiuti, a seconda dei casi; 
    d) tiene conto separatamente delle emissioni nell'atmosfera,  nel
suolo e nell'acqua; 
    e) comprende informazioni sui trasferimenti; 
    f) si basa su relazioni periodiche obbligatorie; 
    g) contiene dati standardizzati e aggiornati, prevede  un  numero
ridotto  di  soglie  di  notifica  standardizzate  ed   eventualmente
disposizioni circoscritte a tutela della riservatezza; 
    h)  e'  coerente  e  concepito  in   modo   da   permettere   una
consultazione agevole e l'accesso da parte  del  pubblico,  anche  in
forma elettronica; 
    i) permette la partecipazione del pubblico alla sua  elaborazione
e modifica; 
    j) e' costituito da una banca dati strutturata e computerizzata o
da diverse banche dati tra loro collegate  e  gestite  dall'autorita'
competente.