Art. 4 Elementi fondamentali di un sistema di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti Ai sensi del presente Protocollo, ciascuna Parte istituisce e mantiene un registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti accessibile al pubblico che: a) distingue per impianto i dati relativi alle fonti puntuali; b) presenta i dati relativi alle fonti diffuse; c) presenta i dati in funzione della sostanza inquinante o dei rifiuti, a seconda dei casi; d) tiene conto separatamente delle emissioni nell'atmosfera, nel suolo e nell'acqua; e) comprende informazioni sui trasferimenti; f) si basa su relazioni periodiche obbligatorie; g) contiene dati standardizzati e aggiornati, prevede un numero ridotto di soglie di notifica standardizzate ed eventualmente disposizioni circoscritte a tutela della riservatezza; h) e' coerente e concepito in modo da permettere una consultazione agevole e l'accesso da parte del pubblico, anche in forma elettronica; i) permette la partecipazione del pubblico alla sua elaborazione e modifica; j) e' costituito da una banca dati strutturata e computerizzata o da diverse banche dati tra loro collegate e gestite dall'autorita' competente.